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Normativa e prassi

Esenzione Iva condizionata per il software "interbancario"

Deve produrre, nei confronti dei destinatari, le "modifiche" proprie delle operazioni di pagamento

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Un servizio telematico fornito a un soggetto bancario può fruire dell'esenzione Iva delle operazioni di pagamento quando, al pari di queste ultime, produce modifiche giuridiche ed economiche nei confronti dei destinatari del servizio medesimo. Al contrario, ove il servizio rappresentasse solo un'operazione preliminare o propedeutica a tali modifiche, lo stesso sarebbe da qualificare come "generico" e, perciò, da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria. Ciò si verifica ogniqualvolta il servizio finanziario viene frammentato tra una pluralità di soggetti, poiché, come affermato dalla Corte di giustizia (sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95), affinché si prefiguri "di pagamento" è necessario che l'operazione sia, tra l'altro, completa e che tale completezza determini modifiche patrimoniali.
E' il contenuto della risoluzione n. 175/E del 28 aprile 2008.

Il quesito
Un'associazione operante in ambito bancario prospettava di volere acquistare un software con cui realizzare un'infrastruttura tecnologica denominata "corporate banking interbancario", da rivendere successivamente alle banche aderenti all'associazione medesima. L'infrastruttura tecnologica avrebbe consentito ai clienti delle banche di impartire disposizioni di pagamento verso tutti gli istituti di credito collegati a tale rete informatica presso i quali i clienti stessi sarebbero stati tenutari dei conto correnti. Inoltre, la struttura avrebbe consentito di veicolare telematicamente, dalle banche ai clienti, informazioni relative alla gestione dei conti correnti ovvero informazioni di altro tipo (anche di carattere commerciale).

In concreto il software avrebbe consentito al cliente di inviare la propria disposizione di pagamento a una banca originaria ("banca proponente"), la quale avrebbe trasmesso l'ordine ad altra banca ("banca passiva") che - per effetto dell'adesione alla rete telematica - avrebbe dato esecuzione alla disposizione.

Nell'interpello veniva così chiesto se la fornitura del software, in quanto propedeutica alla realizzazione di operazioni di pagamento, potesse beneficiare dell'esenzione Iva (articolo 10, n. 1, Dpr n. 633/1972) delle operazioni finanziarie.

Nella soluzione fornita dalla parte veniva evidenziato che per effetto dell'identità oggettiva con l'acquisto presso il fornitore, anche la rivendita del software, da effettuare ai propri associati, avrebbe dovuto beneficiare del medesimo trattamento fiscale di esenzione dall'Iva.
L'istante riteneva che l'esenzione da Iva delle operazioni bancarie dovesse trovare applicazione per dette operazioni in quanto il software - svolgendo una funzione di "attivazione" di sistemi di pagamento, che le banche passive non avrebbero potuto "rifiutare" - avrebbe determinato trasferimenti di fondi e, dunque, (come richiesto dalla Corte di giustizia) modifiche patrimoniali nei confronti dei soggetti coinvolti nell'operazione.

Le operazioni finanziarie
Nella risoluzione è stato effettuato un esame preliminare delle principi sanciti dalla Corte di giustizia in merito alle operazioni finanziarie (che nella direttiva 2006/112 del 28 novembre 2006, trovano collocazione nell'articolo 135, lettera d).

Considerato il carattere oggettivo della norma comunitaria di esenzione delle operazioni finanziarie, questi principi stabiliscono che per l'applicazione di tale trattamento fiscale può prescindersi dalle qualità soggettive sia di colui che rende il servizio sia dei destinatari del medesimo; l'esenzione non deve essere limitata alle prestazioni degli istituti bancari né al solo rapporto banca/cliente. Secondo la Corte non sono altresì rilevanti le modalità di svolgimento del servizio che si ritiene abbia natura finanziaria, ben potendosi presentare il medesimo in forma "elettronica o manuale". In aggiunta a ciò, viene evidenziato che è di rilievo il grado di responsabilità del prestatore che deve rispondere della corretta esecuzione dei servizi prestati, non dovendosi limitare "al corretto funzionamento" di questi ultimi.

La risoluzione, infine, ha richiamato il principio della completezza dell'operazione che si vuole ammettere all'esenzione Iva delle operazioni finanziarie; ciò in quanto, secondo la Corte, un'operazione è da qualificare "finanziaria" se la stessa si presenta come "un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali" dei servizi finanziari per i quali le norme comunitarie prevedono l'esenzione. Una prestazione potrebbe, pertanto, essere qualificata come operazione di pagamento se, al pari di quest'ultima, implicasse "modifiche giuridiche ed economiche" nella sfera dei rapporti patrimoniali del soggetto nei cui confronti viene realizzata detta prestazione.

Dalla necessaria completezza dell'operazione finanziaria e dalla conseguente idoneità di quest'ultima a modificare situazioni patrimoniali discende che, per fruire del trattamento fiscale in esame, non è sufficiente che un servizio sia indispensabile o propedeutico alla realizzazione dell'operazione finanziaria.

Il servizio telematico
Secondo l'agenzia delle Entrate, l'acquisto e, per identità oggettiva, la rivendita dell'infrastruttura telematica avrebbe potuto godere del trattamento di esenzione delle operazioni finanziarie se il medesimo avesse presentato i requisiti individuati dalla Corte di giustizia.
A tal proposito, la risoluzione non si è soffermata né sulle qualità soggettive di chi fornisce il software, né sulla responsabilità per la cessione e gestione della predetta infrastruttura telematica e nemmeno sulle modalità di svolgimento dell'operazione.

Le maggiori criticità ricorrono con riferimento alla "completezza". Il software, infatti, consente di effettuare solo una parte delle operazioni di pagamento impartite dai clienti della banca proponente, in quanto si limiterebbe all'"attivazione" degli ordini. A ben vedere, gli input dispositivi del cliente verrebbero processati ed eseguiti dalle "banche passive", vale a dire da soggetti diversi dal fornitore della piattaforma telematica.

L'attività delle piattaforma telematica, pur essendo necessaria e propedeutica all'attività delle "banche passive", non riproduce, a parere dell'agenzia delle Entrate, per intero le caratteristiche delle operazioni di pagamento, essendo necessario - affinché si prefigurino queste ultime - la completezza, che nel caso di specie viene meno visto che è necessario l'intervento delle banche passive.

La frammentazione dell'operazione tra diversi soggetti (vale a dire, da una parte la fornitura del software e, dall'altra, la successiva esecuzione delle operazioni bancarie) non permette di prefigurare la completezza dell'operazione bancaria e, dunque, di applicare l'esenzione Iva alla parte preliminare delle operazioni finanziarie. Diverso sarebbe il trattamento fiscale da applicare sui servizi telematici offerti dalle banche passive, considerato il loro carattere accessorio rispetto alle operazione di pagamento effettuate per i propri clienti.

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