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Normativa e prassi

Esercenti multi cassa, i tempi
per la certificazione dei processi

In fase di prima applicazione del nuovo regime, vanno rispettate le date in cui scatteranno gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

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Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita devono certificare il processo di controllo entro il 1° luglio 2019, se hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro, ed entro il 1° gennaio 2020, negli altri casi. In pratica, si tratta delle stesse date a decorrere dalle quali, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972, scatterà l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
 
È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 13/2019 a una richiesta di consulenza giuridica, con cui viene chiarito il corretto termine per conseguire la prima certificazione di processo prevista dalle Specifiche tecniche (versione 6.0 – Agosto 2018) allegate al provvedimento del 28 ottobre 2016. L’istante ritiene che, in fase di prima applicazione della nuova trasmissione telematica dei corrispettivi, in assenza di una specifica previsione regolamentare, possa considerarsi congruo un termine di 12 mesi dall’avvio del nuovo sistema definito dall’articolo 2 del Dlgs 127/2015.
 
L’Agenzia, al riguardo, fa un quadro delle disposizioni disciplinanti la certificazione dei corrispettivi. In base alla vecchia normativa (articolo 1, commi 429-432, legge 311/2004), le imprese che lavoravano nella grande distribuzione potevano optare per la trasmissione telematica alle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
 
Dal 1° gennaio 2019, le regole sono cambiate. I soggetti della grande distribuzione e, più in generale, coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico devono certificarle tramite:

  • fattura elettronica, utilizzando il Sistema di interscambio
  • rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale
  • memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Quest’ultima forma di certificazione, attuabile su base volontaria previa opzione entro il 31 dicembre 2018, diventa, invece, obbligatoria:

  • dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972)
  • per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono che la memorizzazione elettronica e la trasmissione debbano avvenire con strumenti che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Il provvedimento 28 ottobre 2016 ha definito le informazioni da trasmettere, gli strumenti utilizzabili e i termini per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e ha predisposto apposite specifiche tecniche, con prescrizioni ad hoc per gli esercenti che operano con più punti cassa.
Tali soggetti devono certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e dotarsi di un sistema di controllo interno conforme alle prescrizioni normative, sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una società di revisione; per la conformità dei sistemi informatici, è possibile rivolgersi o a società di revisione o a enti (istituti universitari e Cnr) abilitati a rilasciare le certificazioni di approvazione dei modelli di RT e server RT. Se i punti vendita adottano, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli stessi server RT o software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, la verifica di conformità dei sistemi può essere limitata a un solo punto vendita: tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche.
In sostanza, le specifiche tecniche prevedono l’utilizzo di sistemi conformi alle disposizioni vigenti, che non siano modificabili arbitrariamente.
 
A tal fine, secondo l’Agenzia, anche se non sono specificati i tempi di prima applicazione delle nuove regole, è evidente che la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o al limite contestuale alla loro entrata in funzione.
Di conseguenza, la certificazione dei dati non può essere conseguita entro il termine di 12 mesi dall’avvio del nuovo sistema, come indicato dall’istante, ma deve essere acquisita entro le date a partire dalle quali scatterà l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro; 1° gennaio 2020, per tutti gli altri.

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