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Normativa e prassi

Esigibilità differita e fallimento:
l’Iva versata rimane all’Erario

L’obbligazione tributaria risulta assolta sia in termini dichiarativi sia per il pagamento, per cui l’Agenzia non può procedere alla restituzione, né avrebbe titolo per recuperare l'imposta

fallimento

Il curatore fallimentare non può recuperare, tramite richiesta di rimborso o dichiarazione integrativa, l’Iva indebitamente versata, relativa a crediti riscossi nel corso della procedura concorsuale, ma riferibili a operazioni effettuate nel periodo precedente al fallimento a esigibilità differita. L’iter seguito, infatti, chiarisce l’Agenzia con la risposta n. 455 del 31 ottobre 2019, non presenta errori di natura fiscale.

La richiesta
Nel corso di una procedura concorsuale (dal 2012 al 2018) la curatela, istante del presente interpello, ha riscosso i crediti vantati nei confronti di un ente pubblico per le prestazioni di servizio rese nel periodo precedente al fallimento; i crediti hanno contribuito a determinare l’Iva dovuta nell'anno di apertura del fallimento e in tutti gli anni successivi, nonché alle liquidazioni periodiche Iva. Le somme sono state regolarmente versate nei termini di legge, per poi essere riportate in ciascuna dichiarazione annuale nella sezione 2 del quadro VE, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, nonché nel rigo della sezione 4 nel quale vanno indicate le operazioni a esigibilità differita, effettuate in precedenti esercizi.

La curatela fa presente che, con la risposta all’interpello n. 164/2019, è stato chiarito che l'Iva relativa a operazioni a esigibilità differita, effettuate nel periodo anteriore al fallimento e incassate nel corso della procedura, non rientra tra i crediti prededucibili ma tra quelli concorsuali e chiede, dunque, se sia possibile "'recuperare' l'Iva concorsuale indebitamente versata in prededuzione...mediante: a) presentazione di dichiarazioni integrative "a favore" (entro il 31.12.2019) per il quinquennio 2014/2018; b) presentazione di istanza di rimborso dell'importo... indebitamente corrisposto nel biennio 2012/2013 per il quale non è più possibile integrare la dichiarazione".

La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate ritiene di non poter aderire alle richieste della curatela.
La risposta n. 164/2019 ha chiarito che, in base all’articolo 111 della legge fallimentare, l’Iva a esigibilità differita riguardante corrispettivi incassati nel corso della procedura fallimentare, se si riferisce a operazioni effettuate ante-fallimento, rientra tra i crediti concorsuali e non tra quelli prededucibili, poiché sono considerati prededucibili i crediti "... così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali".
In caso di operazioni a esigibilità differita eseguite prima del fallimento, il relativo credito Iva, anche se divenuto esigibile con il pagamento del corrispettivo effettuato nel corso della procedura concorsuale non può essere considerato sorto "in occasione o in funzione di procedure concorsuali", proprio perché il momento in cui l'operazione si considera effettuata è antecedente l'apertura del fallimento.
Nel merito è intervenuta anche la Corte di cassazione con la sentenza n. 8222/2011 chiarendo che “….Ai fini dell'individuazione dei crediti di massa, infatti, il profilo determinante non è costituito dall'elemento temporale, ma da quello funzionale,….. restando necessariamente esclusi da tale nozione i crediti, pur fatti valere nei confronti del fallimento, che non siano sorti in occasione e per le finalità della procedura, ma siano geneticamente riconducibili all'attività del fallito".
Di conseguenza, il curatore, in virtù dell’articolo 111 sopra richiamato, non ha l'obbligo di versare il debito Iva relativo a corrispettivi incassati nel corso della procedura se riguardano operazioni eseguite prima del fallimento.

Nel caso preso in esame nonostante sembrino ricorrere le condizioni sopra descritte, poiché le operazioni sono state eseguite e fatturate antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale mentre il pagamento è stato effettuato nel corso della procedura, la curatela ha computato nella liquidazione e nel versamento periodico anche l'Iva relativa alle suddette fatture. Questo modo di procedere, tuttavia, non configura un errore di natura fiscale poiché l'incasso del corrispettivo rende l'Iva a esso relativa fiscalmente esigibile.
Ne consegue che non si tratta di un errore fiscalmente rilevante e manca anche il presupposto dell’indebito versamento dell’Iva comunque esigibile e, quindi, l’istante non può presentare alcuna dichiarazione integrativa né ha diritto a presentare istanza di rimborso.

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