Non può avvalersi del beneficio del plafond (articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972) l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, “acquista” un immobile. L’utilizzo del plafond, infatti, è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa. In particolare, la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore a ciascun fornitore potrà riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale.
Non potranno beneficiare del plafond, invece, i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono a esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge - articolo 17, sesto comma, lettera a-ter, Dpr n. 633/1972). In tal caso, infatti, come già chiarito con la circolare n. 37/2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali (principio di diritto 14/2019).