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Normativa e prassi

Estrazione di beni da depositi Iva:
arrivano due nuovi codici tributo

I contribuenti devono utilizzarli per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate

I depositi fiscali ai fini Iva, disciplinati dall’articolo 50-bis del Dl 331/1993 (come modificato dall’articolo 4, comma 7, Dl 193/2016), servono per la custodia di beni nazionali e comunitari che non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dove sono conservati.
 
Nei casi previsti dal comma 6 del citato articolo 50-bis, per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta da chi estrae i beni ed è versata da chi li ha tenuti in consegna, cioè il gestore del deposito, perché solidalmente responsabile dell’imposta.
 
Per il versamento spontaneo dell’Iva dovuta in tali ipotesi, sono stati istituiti dodici codici tributo con la risoluzione 45/E del 7 aprile 2017.
 
Con la risoluzione 133/E del 24 ottobre 2017, invece, vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’Iva dovuta, degli interessi e delle relative sanzioni, a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate.
 
In particolare si tratta dei seguenti codici tributo:
  • “9974” - estrazione beni deposito Iva - Recupero dell’Iva dovuta e relativi interessi
  • “9975” - estrazione beni deposito Iva - Sanzione per omesso versamento Iva.  
Nel modello F24, essi trovano posto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” dei dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio.
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