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Normativa e prassi

Estrazione di beni da deposito Iva:
l’autofattura può essere analogica

Nell’ipotesi di un rappresentante fiscale in Italia di una società di diritto inglese non sussiste l’obbligo di emissione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio

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Con la risposta n. 104/2019, l’Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti a una società inglese, con rappresentante fiscale in Italia, che opera nel nostro Paese nell’ambito di un deposito Iva contenente dei beni destinati alla vendita in Italia. L’istante, in particolare, chiede se è tenuto a emettere autofatture in formato elettronico, attraverso il Sistema di interscambio (SdI), all’atto di estrazione dei beni dal deposito Iva.
 
L’Agenzia delle entrate ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2019, è operativo l’obbligo di fatturazione elettronica: “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio” (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015).
 
A tal proposito, inoltre, rammenta, come già evidenziato nella circolare 13/2018, che la decisione di esecuzione del Consiglio Ue 2018/593 ha autorizzato l’Italia ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.
Al riguardo il nostro legislatore, nel recepire tale autorizzazione, ha escluso dalla fatturazione elettronica le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi che sono effettuate o ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia. Quindi il rappresentante fiscale in Italia di una società estera non è obbligato a emettere la fattura elettronica. Tuttavia, anche questi soggetti, se effettuano o ricevono operazioni che devono essere documentate con fattura, potranno comunque scegliere, su base volontaria, di farlo con il formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio.
Tale regola vale anche per l’estrazione dei beni originariamente introdotti nel deposito Iva. In conclusione, quindi, il rappresentante fiscale dell’istante potrà procedere all’emissione delle autofatture in esame in modalità analogica o elettronica extra SdI.
L’istante inoltre, con un secondo quesito chiede se è tenuto all’obbligo della comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere (articolo 1, comma 3-bis Dlgs 127/2015). L’Agenzia chiarisce che tale adempimento riguarda i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e non anche i soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione. All’obbligo, invece, saranno tenute le loro controparti italiane (soggetti residenti o stabiliti in Italia), le quali potranno evitarlo nell’eventualità che l’operazione sia stata documentata (su base volontaria) per mezzo di una fattura elettronica veicolata tramite SdI.
 

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