Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Estromissione di beni strumentali, vale l’indicazione nel modello Unico

L’operazione si considera definita con l’inserimento in dichiarazione dei dati su valore dei beni e imposta versata

Capannone industriale immerso nel verde
L'estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio di un'impresa, prevista dalla Finanziaria 2008, va considerata perfezionata con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi del valore dei beni e dell'imposta sostitutiva versata. Non rilevano l'omesso, insufficiente e/o tardivo pagamento dell'imposta, per il quale è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Inoltre, in caso di mancata compilazione del quadro RQ, sezione IV, del modello Unico PF 2008, appositamente dedicato all'operazione di estromissione, è possibile presentare dichiarazione integrativa entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

E' la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009, al quesito posto da un contribuente sulla opportunità prevista dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 37, legge 244/2007) di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio aziendale pagando un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari al 10% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. In particolare, l'interpellante chiedeva se era possibile utilizzare il ravvedimento operoso in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta e presentare un modello Unico integrativo nell'ipotesi di mancata compilazione della sezione IV del quadro RQ.

L'Amministrazione, ribadendo il concetto già espresso nella risoluzione 362/2008 a proposito della rivalutazione dei beni d'impresa prevista dalla Finanziaria 2006, afferma che l'iter riguardante l'estromissione si considera concluso con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi del valore dei beni "privatizzati" e della relativa imposta sostitutiva, il cui omesso o tardivo pagamento non è quindi rilevante ai fini del perfezionamento dell'operazione. L'imposta non versata viene iscritta a ruolo, fermo restando che il contribuente può utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione.

Per quanto riguarda l'omessa compilazione del quadro RQ, sezione IV, del modello Unico PF 2008, riservato all'operazione in questione, il contribuente può rimediare presentando una dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998: novanta giorni dalla scadenza ordinaria.
Non può invece avvalersi della disposizione contenuta nel successivo comma 8, che consente di correggere errori od omissioni mediante una successiva dichiarazione da presentare nel termine fissato per l'accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Non rientra infatti nella casistica dell'errore o dell'omissione "il mero ripensamento sull'indicazione di precise scelte già operate dal contribuente in sede di dichiarazione". E la circostanza di non aver compilato e trasmesso il quadro RQ, neanche entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione di Unico 2008, va intesa come manifestazione della scelta di non avvalersi dell'estromissione.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/estromissione-beni-strumentali-vale-lindicazione-nel-modello