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Normativa e prassi

Fanghi agricoli di concimazione, fertili per due tipi di redditi

Sono composti la cui operazione di smaltimento avviene tramite contratti che configurano prestazioni di servizi

L'uso di fanghi di depurazione in agricoltura, nonostante abbia come conseguenza l'aumento della fertilità del terreno, non è una fase propria della coltivazione. Ne discende, che i compensi erogati al proprietario del fondo, per il solo fatto di avere acconsentito a spargere tali sostanze sull'appezzamento, non confluiscono nel reddito agrario, bensì sono redditi diversi ed eventualmente anche d'impresa. È quanto si legge nella risoluzione n. 74/E del 26 luglio.

Il perché di tale determinazione sta nella circostanza che l'operazione di smaltimento di fanghi in agricoltura, altrimenti nocivi sia per la fauna e la vegetazione sia per l'uomo, è disciplinata da norme emanate allo scopo di scongiurare tali effetti negativi e, al contempo, assicurare il corretto l'utilizzo di queste sostanze (Dlgs 99/1992 e direttiva Ce 86/268). I composti in questione, infatti, usati nel giusto modo, favoriscono l'aumento della carica batterica necessaria a modificare le caratteristiche chimico-fisiche dell'humus, migliorando la produttività dei terreni.

I fanghi sono gestiti da soggetti deputati, i quali corrispondono somme incentivanti alle aziende agricole che ne accettano lo smaltimento. L'operazione avviene sulla base di specifici contratti, i cui punti riguardano sempre un obbligo di fare, non fare o permettere. Si tratta, in sostanza, di una prestazione di servizi ed è solo marginale il fatto che l'effettuazione della prestazione coincida con un momento fondamentale della lavorazione del terreno.

Il contratto e la domanda
L'imprenditore che ha chiesto lumi all'Agenzia ha stipulato un accordo con una società di gestione dei fanghi, per cui: l'azienda agricola si impegna a ricevere le sostanze, la società per questo versa all'imprenditore un compenso "certo" calcolato sulla quantità di fango smaltita e si assume l'onere di pagare un ulteriore somma, nel caso in cui l'altra parte provveda alla distribuzione e all'interramento dei composti.

Quindi, nelle casse dell'azienda agricola, dovrebbero confluire due tipi di corrispettivi, uno sicuro l'altro eventuale, ma questo particolare non importa ai fini del quesito e della risposta. L'imprenditore, infatti, chiede se entrambi possano confluire nel reddito agrario. A suo parere sì, perché senza dubbio relativi a un'attività diretta a ottimizzare la coltivazione del terreno, quindi, conseguiti nell'esercizio di attività agricole.

I dettagli della risposta

Stabilito che si è in presenza di una prestazione di servizi, la risoluzione precisa che il compenso "certo" costituisce un reddito diverso, mentre, l'altro, se conseguito è un reddito d'impresa.
In quest'ultimo caso, la somma percepita concorre al reddito d'impresa in modo forfetario (articolo 56-bis, comma 3, del Tuir), quando l'imprenditore provvede direttamente alla distribuzione dei fanghi, utilizzando strumenti normalmente impiegati nell'attività esercitata; in modo analitico (articolo 56 del Tuir), nel caso in cui non si serva prevalentemente delle stesse attrezzature.
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