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Normativa e prassi

Fattura elettronica al via
tra Italia e San Marino

Approda in Gazzetta Ufficiale la disciplina che fissa le date per l’avvio dell’emissione dei documenti telematici negli scambi commerciali tra i due Paesi

san marino

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto 21 giugno del Mef, con la serie generale n. 168 del 15 luglio, viene definito, dal 1° luglio 2022, l’obbligo di emettere le fatture in modalità elettronica, utilizzando il Sdi, Sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate, per gli scambi commerciali tra Italia e San Marino. Dal prossimo 1° ottobre, in via transitoria, gli operatori potranno optare per la fatturazione elettronica in alternativa a quella cartacea.

Il provvedimento, che entrerà in vigore dal prossimo 1° ottobre, dà attuazione alla procedura introdotta dall’articolo 12 del Dl n. 34/2019, il decreto “Crescita”, che ha previsto l'implementazione degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra i due Paesi.
L’accordo ratificato dal decreto del Mef era stato anticipato dallo scambio di lettere avvenuto lo scorso 26 maggio presso il ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma, in occasione di un colloquio sui principali temi di interesse e collaborazione bilaterale che ha rappresentato un ulteriore passo in avanti nell’ormai consolidato rapporto fra Italia e San Marino (vedi articolo: E-fattura tra Italia e San Marino, scambio di lettere tra i due Paesi).

Il decreto del 21 giugno 2021 riepiloga l’ambito applicativo delle operazioni effettuate verso Paesi esteri (articoli 8 e 9 del Dpr n. 633/1972) e sancisce quindi l’obbligo dell’emissione di fattura elettronica per le cessioni di beni spediti o trasportati emesse da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia verso operatori economici sanmarinesi che hanno comunicato il codice identificativo a loro attribuito dalla  Repubblica di San Marino (articolo 3). I documenti emessi sono trasmessi dal Sistema di interscambio all’ufficio tributario di San Marino che, una volta verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica, attraverso un apposito canale telematico, l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. A questo punto l’Agenzia, sempre attraverso un canale dedicato, mette a disposizione dell’emittente italiano l’esito del controllo effettuato: nel caso in cui nei quattro mesi successivi all’emissione del documento contabile l’ufficio tributario sammarinese non convalidasse la regolarità dell’operazione, l’operatore italiano può emettere nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, Dpr n. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi. Nel caso in cui l’ufficio sanmarinese abbia convalidato la regolarità le operazioni non sono imponibili (articolo 5).
L’obbligo di applicazione delle modalità telematiche alla fatturazione per le prestazioni di servizi, con le stesse caratteristiche di trasmissione, è riportato all’articolo 20.

Riguardo le cessioni di beni verso l’Italia, l’articolo 6 precisa che le relative fatture elettroniche sono trasmesse dall'ufficio tributario al Sdi, il quale le recapita al cessionario che visualizza,  attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia, le fatture elettroniche ricevute.
Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, il competente ufficio dell'Agenzia, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne da' comunicazione all'ufficio tributario. In caso di mancata corrispondenza, le Entrate chiedono di procedere ai necessari adeguamenti. Se la fattura elettronica emessa non indica l'ammontare dell’Iva dovuta, spetta all’operatore italiano assolvere l’imposta, integrando il documento ricevuto via Sdi.

I soggetti che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono ugualmente emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, continuare a utilizzare il formato cartaceo (articolo 9).

Le regole tecniche necessarie per la definizione delle operazioni inerenti la nuova disciplina, precisa infine il decreto all’articolo 21, saranno riportate in un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di successiva emanazione.

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