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Normativa e prassi

Fattura elettronica ed esportazioni:
più semplice con il rilascio del Dae

A seguito dell’informatizzazione delle procedure, la prova dell’operazione non è più fornita dal visto cartaceo, ma dal documento informatico predisposto dalla dogana di uscita

insegna dogana

Se, in relazione a operazioni di esportazione, si sceglie di emettere fattura elettronica, non si deve emettere prima fattura cartacea e, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, modificarla e poi inviarla tramite Sdi. la prova dell’esportazione, infatti, è fornita dal Dae, documento informatico di accompagnamento all’esportazione.
È questa, in sintesi, la soluzione indicata dall’Agenzia delle entrate nella risposta 130/2019.

A rivolgersi all’Amministrazione è un commerciante di autoveicoli che, in relazione alle esportazioni fuori dall’ambito Ue, ha scelto di emettere fatture elettroniche.
Nell’istanza di interpello, il contribuente fa presente che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l’identificativo della bolla doganale, per il cui rilascio è tuttavia necessario avere già emesso la fattura. Questa circostanza, secondo l’istante, renderebbe difficoltoso il processo di fatturazione elettronica e, a tal proposito, chiede chiarimenti.

Nel formulare il proprio parere, l’Agenzia ricorda, innanzitutto, che l’istante, effettuando cessioni all’esportazione, non è obbligato né a emettere fattura elettronica né a trasmettere telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere, poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali (articolo 1, commi 3 e 3-bis, Dlgs 127/2015). Tuttavia, il contribuente ha comunque la facoltà di emettere fattura elettronica tramite Sdi nei confronti di un soggetto non residente, inserendo un codice destinatario convenzionale.

Dal 1° luglio 2007, all’interno dell’Unione europea è operativo un sistema di tracciamento elettronico e controllo automatizzato delle esportazioni, attraverso uno scambio di messaggi tra i diversi uffici doganali convolti nei vari paesi comunitari. In particolare, in ambito extra Ue, la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Dae (“Documento di accompagnamento all’esportazione”), che fornisce un codice Movement reference number (Mrn). Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita.

Pertanto, conclude l’Agenzia, a seguito dell’informatizzazione delle procedure non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il “visto uscire”, sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita. Per questo motivo, risultano superate le criticità evidenziate dall’istante.
 

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