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Normativa e prassi

La fattura elettronica tardiva
non preclude il regime premiale

L’errore compiuto da un avvocato che applica la tassazione forfettaria non comporta la perdita delle misure di favore previste per i contribuenti che emettono solo e-fatture

fattura

Il beneficio che prevede la riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento per coloro che applicano il regime forfetario, subordinato al fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche emesse tramite Sdi, non è perso per il professionista che  per errore ha emesso una fattura cartacea sanando la dimenticanza predisponendo il documento elettronico oltre i dodici giorni previsti dall’articolo 21, comma 4 del Decreto Iva. E' la sintesi la risposta n. 520/2021 dell'Agenzia.
L’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio 2020, per incentivare tutti gli operatori economici ad utilizzare la fatturazione elettronica tramite Sdi, ha modificato il comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 sul regime premiale prevedendo che “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno”. Considerando che la riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento per chi applica il regime forfetario è, dunque, subordinata a un fatturato "costituito esclusivamente" da fatture elettroniche, l'emissione di fatture con modalità diverse da quelle prescritte non è sanzionata ma determina solo la perdita del beneficio.
Nel caso in esame si è trattato di un ritardo dell’adempimento avendo l’istante provveduto a sanare la dimenticanza. Di conseguenza se l’avvocato, come ha dichiarato, vuole conservare il requisito del fatturato costituito solo di e-fatture, l’Agenzia ritiene che può continuare a fruire del regime premiale.
Riguardo alla sanzione viene evidenziato che la tardiva emissione della fattura non soggetta a Iva, oltre i dodici giorni successivi a quello in cui l'operazione si considera effettuata, è punita con la sanzione da 250 a 2mila euro secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 del Dlgs n. 471/1997.
 

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