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Normativa e prassi

L'e-fattura emessa in anticipo
non può essere “differita”

E' considerata “immediata” e, anche nel caso contenga più operazioni, non può essere trasmessa al Sdi nei primi 15 giorni del mese successivo ma entro 12 giorni

orologio con paesaggio

È sufficiente un’unica fattura per più prestazioni rese nel medesimo mese allo stesso cliente e riscossa non prima di 30 giorni dalla sua emissione. Il documento deve essere trasmesso al Sdi entro 12 giorni dalla “data” indicata nel campo della sezione “dati generali” del relativo file. Con la risposta n. 389/2019, l’Agenzia torna a parlare di fattura “differita” e “immediata” mettendo in risalto le differenze che caratterizzano i due documenti fiscali.
 
L’occasione si presenta con il caso esposto in un interpello nel quale l’istante effettua interventi meccanici per conto terzi su materiali di proprietà del committente. Terminati i lavori lo stesso restituisce i prodotti, a più riprese, e precisamente nei giorni 10, 20 e 28 settembre 2019, accompagnati da singoli Ddt (Documento di trasporto), con la causale “reso lavorato”. Ai fini fiscali, inoltre, il contribuente emette una fattura elettronica “riepilogativa” per le prestazioni effettuate, alla fine del mese, nei confronti dello stesso cliente, la quale verrà riscossa non prima dei 30 giorni dalla data della fattura.
 
L’istante chiede chiarimenti riguardo alla data da apporre sulla fattura visto che, dal 1° luglio 2019, il documento deve necessariamente riportare la data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o, se diverso, il giorno in cui è stato corrisposto, in tutto o in parte, il relativo corrispettivo (articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto Iva).
Il contribuente ritiene, rifacendosi anche a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/2019 (vedi articolo “E-fattura: nuovi chiarimenti in una circolare tutta dedicata”), di poter emettere un unico documento fiscale mensile per tutte le riconsegne accompagnate da Ddt, avvenute nello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente, indicando, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura elettronica, la data di fine mese, ovvero, nel caso in esame, il 30 settembre, data di effettuazione dell'operazione ai fini Iva. L’e-fattura potrà essere spedita, secondo il contribuente, al Sistema di interscambio, come previsto per le fatture differite, fino al 15 ottobre 2019, mentre la relativa Iva confluirà nella liquidazione di settembre.
 
L’Agenzia, innanzitutto, fa il punto sulle disposizioni normative che regolano le modalità di emissione e compilazione delle fatture.
In linea generale, l'e-fattura deve contenere la data di emissione del documento, riportata nel campo “data” della sezione “dati generali” del file, informazione obbligatoria da indicare, che rappresenta la data di effettuazione dell’operazione. La data del documento deve essere sempre valorizzata con la data dell’operazione, ferma restando la possibilità di sfruttare il termine previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dpr n. 633/1972, secondo il quale la fattura può essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sdi, che attesta la data e l’ora di avvenuto invio del documento. In pratica, la data dell’operazione è quella indicata nel campo specifico, mentre la fattura si considera emessa nel giorno della trasmissione al Sdi, entro dodici giorni dall’operazione.

Lo stesso comma 4 dell’articolo 21 prevede situazioni specifiche, come quella che ammette l’emissione di una sola fattura “differita” riepilogativa di più operazioni, descritte nel dettaglio, effettuate nei confronti dello stesso cliente, nel medesimo mese solare e individuabili “attraverso idonea documentazione”, da emettere entro il 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.
Anche nel caso di fattura “differita”, il giorno da indicare nel campo “data fattura” è quello di effettuazione dell’operazione, ma in questo caso il documento, specifica l’Agenzia, dovrà essere inviato attraverso Sdi entro il 15 del mese successivo. Nell’ipotesi di più cessioni è possibile indicare una delle date in cui sono state effettuate le operazioni, preferibilmente dell’ultima operazione, oppure una data convenzionale purché del mese interessato (in genere fine mese).
Le Entrate al proposito specificano che, comunque, la fattura “differita” non deve necessariamente essere emessa nei primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma può essere emessa anche nello stesso mese della prestazione senza che per questo venga considerata “immediata”.
 
Tornando al caso descritto, non si riscontrano prestazioni periodiche/continuative o meno rese nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia e il pagamento del corrispettivo avviene solo in un secondo momento rispetto all’emissione della fattura del documento fiscale, o meglio non prima di trenta giorni dalla stessa, di conseguenza, chiarisce l’Agenzia, non è esatto parlare di fatturazione differita ovvero di fattura emessa “successivamente” al giorno di svolgimento dell’operazione.
Al contrario, nel nostro caso, la e-fattura è emessa in anticipo rispetto al pagamento del corrispettivo, circostanza che rende la fattura “immediata”. Si tratta infatti di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo, cioè quello nel quale l'imposta si rende esigibile, coincide con l’emissione della fattura medesima, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file.
La risposta conclusiva, quindi, è che il documento fiscale può contenere tutte le prestazioni documentate dal Ddt, con invio al Sdi entro 12 giorni dalla data indicata nel campo “data fattura”. Nel caso dell’interpello, l’Iva sarà calcolata con la liquidazione del mese di settembre. Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento: quindi se questo è stato compilato il 1° ottobre, potrà essere trasmesso entro il 13 dello stesso mese (12 giorni di tempo dalla data della fattura) e la relativa imposta confluirà nella liquidazione di ottobre.

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