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Normativa e prassi

Fatture elettroniche alle Pa:
il regolamento per il rifiuto

Ufficiale il decreto che definisce le cause per cui le pubbliche amministrazioni possono respingere l’e-fattura relativa a un'operazione non posta in essere in favore del destinatario della trasmissione

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assume la veste dell’ufficialità il decreto n. 132 del 24 agosto 2020, a firma del ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministro della Pubblica Amministrazione, che modifica il Dm n. 55/2013, con le regole per l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica per le pubbliche amministrazioni, definendo, in particolare, il regolamento recante l’individuazione delle cause per cui i documenti ricevuti non possono essere accettati da parte delle Pa.
Il decreto pubblicato ieri, 22 ottobre 2020, che come specificato nel testo entra in vigore il prossimo 6 novembre, individua i casi per cui le Pa possono rifiutare le fatture elettroniche, quelli in cui non possono comunque diniegare l’accettazione e le modalità di comunicazione all’emittente (cedente o prestatore di servizio) dell’eventuale avvenuto rifiuto.

Al decreto ministeriale del 2013 è stato aggiunto l’articolo 2-bis che elenca le cause che determinano il rifiuto delle fatture elettroniche. Più precisamente i documenti non possono essere accettati da parte delle PA se:

  1. la fattura elettronica ricevuta si riferisce a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  2. nel documento è omessa o errata l’indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup);
  3. è omessa o errata l’indicazione del codice di repertorio
  4. non sono indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic);
  5. è omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il nuovo articolo inserito nel regolamento, con il comma 2 specifica che le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare i documenti a loro trasmessi nei casi in cui gli elementi informativi che dovrebbero determinare il rigetto possono essere corretti con la procedura della nota di variazione prevista dall’articolo 26 del Dpr n. 633/72, la disciplina l’Iva.

L’avvenuto rifiuto della fattura, infine, deve essere comunicato al cedente/prestatore con un documento predisposto in formato xml, la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche indicate nell’allegato B al regolamento. Il documento con tali caratteristiche compilato, deve indicare la causa del rifiuto riferendosi ai casi elencati al primo comma dell’articolo 2-bis di nuovo inserimento.

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