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Normativa e prassi

Fatture elettroniche verso la Pa:
il rigetto non invalida l’emissione

Il momento di predisposizione del documento contabile previsto dalla norma può anche essere stabilito da accordi contrattuali ma in ogni caso in data antecedente al pagamento del corrispettivo

fatture elettroniche

Le e-fatture per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto, emesse nei confronti della Pa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto Iva, si considerano comunque emesse al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio, anche se successivamente rifiutate dalla Pa. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17  del 30 ottobre 2020.
 
A questo proposito, ricorda i punti del Dpr Iva e di altre disposizioni normative che sostengono il “principio”. In particolare, richiama l'articolo 21, comma 4, secondo cui “la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6”, commi 3 e 4. Aggiungendo che, tuttavia, il momento di emissione della fattura può anche essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, dopo la verifica e l’accettazione della prestazione), ma in ogni caso prima del pagamento del corrispettivo.
 
Poi sposta l’attenzione sull’articolo 2, comma 4, del decreto n. 55/2013, il quale specifica che se la fattura nei confronti della Pa sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto Iva, questa si considera trasmessa per via elettronica (articolo 21, comma 1), e ricevuta dalla Pubblica amministrazione (articolo 1, comma 2, stesso decreto), solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, da parte del Sistema di interscambio.
Tanto riepilogato, conclude che ai fini dell'emissione non rileva, dunque, l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della Pa.

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