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Normativa e prassi

Finanziamenti agevolati sisma:
così opera la garanzia statale

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito criteri, modalità e procedure attuative dell'intervento pubblico a copertura di eventuali inadempimenti dei debitori

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Nella Gazzetta ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto 3 agosto 2017 che disciplina la concessione delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti agevolati previsti a favore dei titolari di reddito d'impresa, dei lavoratori autonomi e di coloro che esercitano attività agricole nelle zone colpite dai terremoti del 2016 e del 2017.

I finanziamenti agevolati
Lo scorso febbraio, visto il persistere della situazione di emergenza, è stato adottato il decreto-legge 8/2017 che ha previsto nuovi interventi urgenti a beneficio dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici nel corso del 2016 e del 2017 (vedi "Nuove scadenze e agevolazioni per le popolazioni terremotate" e "Il decreto terremoto è legge: sintesi di tutte le misure fiscali").

Tra le ulteriori misure di favore, l'articolo 11 (commi 3 e 4) ha previsto per i titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, la possibilità di chiedere, ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento:
  • dei tributi sospesi (ex articolo 48, Dl 189/2016 - sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore delle popolazioni terremotate)
  • dei tributi dovuti nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2017 (fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017)
  • dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (per questi tributi il relativo versamento avviene, in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2018).
Nei primi due casi, il finanziamento deve essere erogato il 30 novembre 2017, mentre nell'ultima ipotesi lo stesso va erogato il 20 novembre 2018.

Il meccanismo ideato dal legislatore prevede che i soggetti finanziatori, per la concessione dei prestiti ai contribuenti interessati, possono a loro volta contrarre finanziamenti, da erogare, a seconda dei casi, alla data del 30 novembre 2017 o del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti da garanzia dello Stato.

Si ricorda, inoltre, che in capo ai soggetti finanziatori il legislatore ha posto specifici obblighi di comunicazione per consentire il monitoraggio dell'utilizzo e della restituzione dei mutui agevolati (comma 6). Le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai finanziamenti erogati sono state definite dal provvedimento 31 maggio 2017 (Vedi "Finanziamenti agevolati sisma: come e quando trasmettere i dati").

Il Dm 3 agosto 2017
Il decreto pubblicato ieri provvede alla concessione delle garanzie statali in relazione ai finanziamenti agevolati e indica i criteri e le modalità di operatività delle stesse.

Entrambi i tipi di finanziamento, cioè quelli accordati dalla Cassa depositi e prestiti ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito e quelli accordati da questi ultimi a imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. La garanzia è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
La garanzia è concessa, a seconda dei casi, a Cassa depositi e prestiti e ai soggetti finanziatori. Essa opera automaticamente in caso di inadempimento e assicura l'adempimento delle obbligazioni (per capitale e interessi) in ordine ai prestiti. Inoltre, nelle ipotesi di finanziamento a favore di imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, la garanzia copre anche le spese di gestione strettamente necessarie sostenute dai soggetti finanziatori.
In entrambi i casi, le condizioni finanziarie del finanziamento devono tener conto della garanzia dello Stato.
Inoltre, i finanziatori devono praticare condizioni identiche a quelle praticate nei loro confronti dalla Cassa depositi e prestiti.
In ogni caso, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

L'articolo 3 del Dm, infine, disciplina le modalità attraverso le quali il creditore può chiedere l'intervento della garanzia statale.
A tal fine, gli interessati sono tenuti a trasmettere apposita istanza al ministero dell'Economia e delle finanze - dipartimento del Tesoro - Direzione IV.
La richiesta deve pervenire entro 18 mesi dall'infruttuoso decorso dei termini previsti dai contratti di finanziamento per il rimborso e deve essere corredata da una copia del contratto e dalla richiesta, adeguatamente motivata, di pagamento non soddisfatta.
La garanzia dello Stato in ogni caso permane fino alla scadenza del termine di 18 mesi sopra indicato.

Il Mef, dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto in esame, provvede al pagamento a favore del creditore di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie.

È esclusa la facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
 
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