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Normativa e prassi

Finanziamenti a Sicaf immobiliari:
interessi da assoggettare a ritenuta

Le società di investimento a capitale fisso sono Oicr, quindi non rientrano tra le ipotesi di esenzione previste dal “decreto competitività” per facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese

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La società istante è un istituto di credito residente in Germania che opera in Italia sia in libera prestazione di servizi, e cioè direttamente, sia in libertà di stabilimento attraverso una succursale con sede a Milano.
Nell’ambito della libera prestazione di servizi ha intenzione di concedere finanziamenti a medio e lungo termine ad alcune Società di investimento a capitale fisso (Sicaf) immobiliari.
L’istituto chiede se è possibile applicare l’esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5-bis, del Dpr 600/1973, agli interessi derivanti dai finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle Sicaf immobiliari. In realtà, precisa l’istante, il vero dubbio da chiarire è se tali società possano essere considerate “imprese” ai fini dell’agevolazione richiamata.
Per l’istituto di credito, la risposta è affermativa e, a sostegno di tale tesi, fa riferimento alla definizione civilistica di impresa e, in particolare, all’articolo 2082 del codice civile, che dà rilevanza all’attività di scambio di beni e di servizi. Ciò, a parere dell’istante, a prescindere dalla loro natura e dal fatto che “l’attività produttiva possa nel contempo qualificarsi come attività di godimento o amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente”. Di conseguenza, conclude la società interpellante, possono essere considerate “imprese” anche le società di investimento come le Sicaf.
 
L’Agenzia delle entrate non concorda e spiega il perché con la risposta n. 98/2019.
La misura agevolativa, introdotta dall’articolo 22 del Dl 91/2014 (“decreto competitività”), ha inteso favorire l’accesso al credito da parte delle imprese, ma non con riferimento a qualsiasi attività economica rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Secondo le Entrate, l’esenzione fiscale sugli interessi riguarda soltanto i finanziamenti concessi a soggetti che esercitano nel territorio attività d’impresa secondo l’accezione propria del diritto tributario: in sintesi, la norma agevolativa si applica solo ai finanziamenti ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.
 
Devono, invece, applicare la ritenuta ex articolo 26, comma 5, Dpr 600/1973, sugli interessi e gli altri proventi corrisposti a non residenti e relativi ai finanziamenti ricevuti, gli enti non commerciali, compresi gli Oicr, e gli altri soggetti non esercenti attività di impresa di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 73, Tuir.
In conclusione, considerato che dalla definizione data dall’articolo 1, lettera i-bis, Dlgs 58/1998 (Tuf) la Sicaf si configura come “Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”, tale soggetto deve sottoporre a ritenuta gli interessi che corrisponde all’istituto di credito che ha presentato l’interpello.

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