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Normativa e prassi

Finanziamenti sisma Centro Italia:
“6895” è il codice per il tax credit

Deve essere indicato nel modello di versamento F24 dagli enti erogatori per recuperare, mediante compensazione, gli importi corrispondenti agli interessi e alle spese di gestione

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Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per il recupero degli interessi e delle spese di gestione relativi ai finanziamenti agevolati erogati agli imprenditori, ai professionisti e agli agricoltori dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e 2017, gli enti finanziatori devono indicare nell’F24 il codice “6895”, istituito con la risoluzione n. 54/2019.

 
L’istituzione del tax credit
Nell’ambito delle agevolazioni previste a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia, il decreto-legge 8/2017 ha stabilito che i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi (ex articolo 48, Dl 189/2016), nonché dei tributi dovuti nei periodi dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (articolo 11, commi 3 e 4).
Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori (ad esempio, banche) mediante il riconoscimento di un credito d’imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione (articolo 11, comma 5). Il tax credit può essere anche ceduto e, in tal caso, il cessionario lo può utilizzare in compensazione alle stesse condizioni previste per il cedente.
 
Il codice tributo per la compensazione
Per consentire ai finanziatori l’utilizzo in F24 del credito di imposta, con la risoluzione pubblicata oggi è stato istituito il codice tributo “6895”, da inserire nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione (formato “AAAA”).
 
I finanziatori, inoltre, devono utilizzare il “6895” anche per la restituzione degli importi relativi ai finanziamenti concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure estinti in anticipo. In questo caso l’importo da restituire va indicato nella colonna “importi a debito versati” del modello F24, mentre nel campo “anno di riferimento”, deve essere esposto l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca ovvero si è verificata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento (sempre nel formato “AAAA”).
 

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