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Normativa e prassi

Finisce il matrimonio entro 5 anni,
ma resiste il bonus prima casa

In presenza di clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, non si determina la decadenza dell’agevolazione dell’immobile acquistato con l’ex coniuge

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La cessione a terzi di un immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’, in esecuzione delle clausole contenute in un accordo di separazione, omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal beneficio. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 80 di oggi.

Il fatto
Un contribuente ha acquistato insieme al coniuge un immobile abitativo fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’. Dopo circa 3 anni è intervenuta la separazione consensuale dal coniuge, con atto omologato dal giudice. Tra le clausole dell’accordo di separazione è stata compresa la messa in vendita, prima della decorrenza dei 5 anni dall’acquisto, dell’abitazione familiare, con ripartizione del ricavato tra i coniugi.
L’abitazione è stata ceduta a terzi, prima del termine di cinque anni. Poiché gli ex coniugi non hanno riacquistato una nuova abitazione entro l’anno dalla cessione, l’istante chiede di conoscere se la cessione a terzi, in esecuzione della clausola inserita nell’accordo di separazione, comporta la decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite per l’acquisto dell’abitazione ceduta.
L’interpellante ritiene di non decadere dalle agevolazioni fruite, pur cedendo l’immobile a terzi entro i cinque anni, invocando la ratio della norma esentativa di cui all’articolo 19 della legge n. 74/1987, concernente gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio.

La risposta delle Entrate
L’Agenzia, esaminata la questione, ritiene che la cessione a terzi dell’immobile agevolato, in esecuzione di clausole contenute in un accordo di separazione, omologato dal tribunale e finalizzate alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal beneficio fruito. Ciò sulla base delle seguenti considerazioni.
L’Agenzia innanzitutto premette che la Nota II-bis, all’articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 131/1986, al punto 4), stabilisce che nelle ipotesi in cui si trasferisce nel quinquennio l’immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’ e non si procede al riacquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita. Pertanto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. 
Quanto alle disposizioni esentative richiamate dal contribuente, previste, per i casi di divorzio o di separazione, dal citato articolo 19 della legge n. 74/1987 (secondo cui tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) l’Agenzia richiama l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione. Ovverosia, che il legislatore, con l’esenzione in parola, ha inteso favorire, gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge. Ciò, al fine di favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi (Corte di Cassazione n. 22023 del 2017).
Per quanto riguarda la decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite per l’acquisto dell’immobile, trasferito nel quinquennio all’altro coniuge per effetto dell’accordo di separazione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 810429 del 2017, ha affermato che, stante la ratio della norma di cui al citato articolo 19, ‘non può farsi derivare la decadenza dell'agevolazione connessa all'acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione’.
La suprema Corte aveva già affermato, con ordinanza n. 3753 del 2014, che ‘L’attribuzione al coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce, infatti, una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa)’.
La Corte, con la recente ordinanza n. 7966 del 2019, ha ribadito che il principio espresso con riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all'interno del nucleo familiare è di portata assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche all'ipotesi nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l'immobile, acquistato con le agevolazioni per la prima casa, ad un terzo. Al riguardo, la Corte ha osservato che la legge n. 74 del 1987, articolo 19, dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi. Posto che la ratio della menzionata disposizione è quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a seguito della separazione o del divorzio, ‘recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sopra’ (Cassazione n. 7966 del 2019).
Tutto ciò premesso, l’Agenzia ritiene che la cessione ‘a terzi’ di un immobile, acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’, in esecuzione delle clausole contenute in un accordo di separazione, omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio. Di conseguenza, chiarisce l’Agenzia, sono superati i chiarimenti forniti con la circolare 27 del 2012, paragrafo 2.2, nella parte relativa alle conseguenze fiscali, in materia di decadenza dell’agevolazione ‘prima casa’, nell’ipotesi di cessione dell’immobile agevolato a terzi.
Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia dichiara/ritiene superato quanto aveva precedentemente disposto in materia di decadenza delle agevolazioni fiscali, quando si cede l’immobile a terzi.

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