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Normativa e prassi

Il fisco che verrà: legge delega
affidata all’esame del Parlamento

Il provvedimento individua i princìpi e i criteri direttivi, generali e specifici, sulla base dei quali il Governo dovrà adottare i decreti legislativi per la revisione del sistema tributario

immagine generica illustrativa

Approdato in prima lettura a Montecitorio il disegno di legge delega (Atto Camera 1038) varato dal Consiglio dei ministri del 16 marzo. Il testo si compone di venti articoli, suddivisi in cinque titoli: i principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4); i tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), giochi (art. 13); i procedimenti (artt. 14-17) e le sanzioni (art. 18); testi unici e codici (art. 19); disposizioni finanziarie (art. 20).

Dall’entrata in vigore della legge scatteranno i ventiquattro mesi a disposizione del Governo per dare concreta attuazione alla riforma attraverso i necessari decreti legislativi, rispettosi, oltre che dei princìpi costituzionali e del diritto dell’Unione europea e internazionale, anche dei princìpi e dei criteri definiti con la medesima delega (articolo 1).
In particolare, le nuove norme dovranno: stimolare la crescita economica e la natalità, efficientando la struttura dei tributi e riducendo il carico fiscale, anche per sostenere famiglie, lavoratori e imprese; prevenire e ridurre l’evasione e l’elusione fiscali; razionalizzare e semplificare il sistema tributario; facilitare gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti; assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità (articolo 2).
Inoltre, andranno garantiti: l’adeguamento del diritto nazionale ai princìpi generali del diritto tributario Ue e internazionale, tenendo conto anche dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia; la coerenza del nostro ordinamento con le raccomandazioni Ocse nell’ambito del progetto Beps; la revisione della disciplina della residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche; l’introduzione di incentivi all’investimento o al trasferimento di capitali in Italia per promuovere attività economiche nel nostro Paese (articolo 3).

Sarà oggetto di profonda revisione anche lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). In particolare, si prevede di:

  • rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, con indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa
  • valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e quello di certezza del diritto
  • razionalizzare la disciplina degli interpelli, riducendone l’utilizzo. A tal fine, andranno emanati provvedimenti interpretativi in cui rappresentare anche una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, il ricorso all’istituto da parte delle persone fisiche e dei contribuenti di dimensioni ridotte dovrà essere circoscritto ai soli casi in cui non è possibile ottenere risposte mediante servizi di interlocuzione rapida (tecnologie digitali, intelligenza artificiale), bisognerà istituire il pagamento di un contributo, graduato in funzione di fattori quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell’istanza, destinato a finanziare specializzazione e formazione professionale del personale del Fisco
  • potenziare il diritto di accesso agli atti del procedimento tributario
  • applicare in modo generalizzato il principio del contraddittorio a pena di nullità
  • definire una disciplina generale delle invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione
  • potenziare l’istituto dell’autotutela, da estendere agli errori manifesti anche quando l’atto sia divenuto definitivo (articolo 4).

Prima di entrare nel dettaglio delle novità attese per i vari settori impositivi, per le procedure di accertamento, riscossione e contenzioso nonché per il sistema sanzionatorio, segnaliamo che al Governo è affidato anche il compito di riordinare in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema fiscale, provvedendo, nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore della legge delega, alla redazione di Testi unici; inoltre, entro dodici mesi dall’adozione dell’ultimo dei decreti delegati, a chiusura del processo di riforma, dovrà vedere la luce il Codice del diritto tributario, con l’obiettivo di semplificare il sistema, migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme, la certezza dei rapporti giuridici, l’efficienza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria (articolo 19).
L’attuazione della riforma fiscale dovrà avvenire a costo zero per la finanza pubblica e non comportare un incremento dell’attuale pressione tributaria. Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, considerata la complessità della materia che ne impedisce la stima globale, ciascun decreto legislativo evidenzierà i propri nella relazione tecnica di accompagno (articolo 20).

Art. 5 – Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche
È uno dei principali capitoli della delega. Fissa princìpi sia di carattere generale sia specifici in riferimento alle singole categorie reddituali.
Rientrano nel primo ambito:
- la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, da attuare tramite il riordino degli scaglioni di reddito, delle aliquote (già scese a quattro dal 2022), delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d’imposta, tutelando, in particolare, i nuclei familiari numerosi, la casa, la salute delle persone, l’istruzione, la previdenza complementare nonché il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli immobili esistenti. Sullo sfondo, il passaggio a un sistema caratterizzato da una aliquota impositiva unica
- il perseguimento dell’equità orizzontale, attraverso l’applicazione della medesima no tax area (prioritariamente per i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione, oggi assestata, rispettivamente, a 8.173 euro e a 8.500 euro) nonché del medesimo carico fiscale a prescindere dalla natura del reddito prodotto, la deducibilità dal reddito di lavoro dipendente (anche in misura forfetaria) delle spese per la sua produzione, la possibilità di dedurre i contributi previdenziali obbligatori dal reddito di categoria e l’eventuale eccedenza dal reddito complessivo, l’applicazione generalizzata della flat tax incrementale, ossia di un’imposta sostitutiva, più vantaggiosa dell’Irpef ordinaria, sui maggiori redditi conseguiti (o su una parte di essi), anche quelli di lavoro dipendente, rispetto al periodo d’imposta precedente (la legge di bilancio 2023 l’ha già prevista, esclusivamente per quest’anno, in favore delle sole persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario – vedi “Legge di bilancio 11: nel 2023 debutta la flat tax incrementale”)
- l’inclusione nel reddito complessivo, ai fini della spettanza di “sconti” fiscali e benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenute alla fonte (oggi, in gran parte esclusi), fatta eccezione per i redditi di natura finanziaria.

Per quanto riguarda i redditi agrari, si prevede: l’introduzione di nuove classi e qualità di coltura, per tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione (vertical farm, micro propagazione, coltivazioni idroponiche), da tassare su base catastale, almeno fino a un certo importo, oltrepassato il quale l’attività eccedente si considera generatrice di reddito d’impresa; l’imposizione semplificata, entro determinati limiti, dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, da coltivazioni e allevamenti che contribuiscono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici (ad esempio, i carbon credit, certificati negoziabili ottenuti con la cattura di anidride carbonica); l’aggiornamento gratuito, anche digitale, entro il 31 dicembre di ogni anno, delle qualità e classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate; la semplificazione del regime fiscale dei terreni su cui svolgono attività agricole i pensionati e i contribuenti con reddito complessivo modesto.

In relazione ai redditi dei fabbricati, si punta all’estensione del regime di imposizione sostitutiva (“cedolare secca”) agli immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo.

In tema di redditi di lavoro dipendente, sarà revisionata la disciplina dei fringe benefit, in particolar modo i limiti di esclusione dalla formazione del reddito per i compensi in natura, comunque salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, della previdenza complementare, dell’assistenza sanitaria, della solidarietà sociale, dell’efficientamento energetico.

Le linee guida per i redditi di lavoro autonomo sono: concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori conseguiti in relazione all’attività professionale o artistica, tranne i rimborsi delle spese sostenute e riaddebitate al cliente; allineamento del criterio di imputazione temporale dei compensi a quelle di effettuazione delle ritenute da parte del committente; eliminazione, per gli immobili strumentali e quelli a uso promiscuo, della disparità di trattamento tra acquisto in proprietà e acquisizione in leasing; riduzione delle ritenute sui compensi degli autonomi che sostengono costi elevati per dipendenti e collaboratori; riconoscimento della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Per i redditi d’impresa a base personale, in particolare per le imprese in contabilità ordinaria, si prevede l’istituzione di un regime opzionale di tassazione con la stessa aliquota ordinaria dell’Ires, ferma restando la concorrenza al reddito complessivo Irpef degli utili prelevati dall’imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, con scomputo di quanto versato dall’impresa.

Per i redditi di natura finanziaria, scomparirà la distinzione tra redditi di capitale (interessi, cedole, dividendi) e redditi diversi (plusvalenze): rappresenteranno un’unica categoria, con applicazione del principio di cassa e possibilità di compensazione. Saranno soggetti a un’imposta sostitutiva (attualmente, è del 26%) sul risultato complessivo netto (somma algebrica dei redditi finanziari positivi e di quelli negativi) realizzato nell’anno solare, con possibilità di riporto delle eccedenze negative nei periodi d’imposta successivi. Per il contribuente resterà l’obbligo dichiarativo, a meno che non conferisca a un intermediario autorizzato l’incarico di prelevare e versare l’imposta sostitutiva. Non cambierà l’attuale livello di tassazione (12,50%) dei redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati. Principio di cassa con possibilità di compensazione anche per i rendimenti delle forme pensionistiche complementari, che comunque manterranno un’aliquota d’imposta agevolata (attualmente è del 20%), e tassazione sostitutiva scontata anche per i redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti previdenziali dei liberi professionisti.

Infine, le novità in programma per la categoria dei redditi diversi non di natura finanziaria: revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate per la vendita di terreni edificabili, qualora siano stati ricevuti in donazione (come prezzo di acquisto, si assumerà quello sostenuto dal donante); messa a regime della disciplina per rivalutare partecipazioni e terreni a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva, da calibrare in ragione del periodo di possesso del bene; regolamentazione delle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, tranne i casi in cui non è presente l’intento speculativo e quando i beni sono acquisiti per successione o donazione.
Art. 6 – Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti
Tante le modifiche pensate per la tassazione delle società:
- introduzione di un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria del 24% per la quota di reddito destinata, nei due periodi d’imposta successivi alla sua produzione, a investimenti qualificati e a nuove assunzioni, a condizione che gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa (saranno considerati distribuiti gli utili corrispondenti a ricavi non contabilizzati e a costi inesistenti accertati dal Fisco)
- semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili
- revisione della deducibilità degli interessi passivi, con introduzione di apposite franchigie non soggette all’applicazione delle limitazioni imposte dall’articolo 96 del Tuir (“test del Rol”)
- riordino del regime di compensazione delle perdite, tenendo conto anche dei princìpi espressi dalla Corte di giustizia
- razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento
- previsione di un regime speciale per i passaggi dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale e viceversa.
Art. 7 – Principi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto
La “manutenzione” in ambito Iva riguarderà:
- la ridefinizione dei presupposti dell’imposta per renderli più aderenti alla normativa Ue
- la revisione delle disposizioni sulle operazioni esenti, con individuazione di quelle per le quali è possibile optare per l’imponibilità
- la rivisitazione delle aliquote in base ai criteri unionali, con un occhio di riguardo per i beni e servizi meritevoli di un trattamento agevolato in quanto socialmente rilevanti
- la revisione delle regole sulla detrazione dell’imposta, per renderla più aderente all’effettivo utilizzo dei beni e servizi impiegati in operazioni soggette al tributo (si tratta, in particolare, delle regole sul pro-rata), per armonizzare alla normativa Ue la detrazione relativa ai fabbricati nonché, in caso di esigibilità che si realizza nell’esercizio precedente alla ricezione della fattura, per fissare l’esercizio del diritto al più tardi nella dichiarazione relativa all’anno in cui si riceve il documento
- la riduzione dell’aliquota per l’importazione di opere d’arte ed estensione del regime di favore anche alle cessioni interne di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione
- la semplificazione, in termini di accesso e applicazione, del regime del gruppo Iva
- l’armonizzazione della disciplina Iva con le disposizioni del Codice del Terzo settore.
Art. 8 – Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive
Previsto il graduale superamento dell’Irap, in primis per le società di persone e le associazioni di professionisti; per gli altri soggetti, il tributo regionale sarà sostituito da una sovraimposta Ires. Il tutto dovrà avvenire garantendo, comunque, il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito extra per le regioni con squilibri di bilancio sanitario o sottoposte a piani di rientro, circostanze che, in base alle norme vigenti, comportano l’applicazione di aliquote maggiorate.
Art. 9 – Altre disposizioni
Gli interventi delegati dall’articolo 9 investono diversi ambiti tributari:
- gli istituti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii - Dlgs 14/2019), relativamente ai quali si prevede un unico regime di tassazione del reddito delle imprese distinguendo solo tra gli istituti liquidatori e gli istituti di risanamento, l’estensione agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria del regime degli adempimenti Iva ora previsti per la liquidazione giudiziale, l’estensione a tutti gli istituti disciplinati dal Ccii dei regimi di tassazione agevolata delle sopravvenienze attive e plusvalenze da cessione di beni, della disciplina delle note di variazione Iva e dell’esclusione dalla responsabilità per le cessioni di azienda, la semplificazione dei rimborsi e della cessione dei crediti maturati nel corso delle procedure, la definizione di un regime notificatorio chiaro degli atti impositivi, la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata prevedendo l’intervento del Tribunale e, analogamente, in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
- la revisione della disciplina delle società non operative, individuando nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, per intercettare le società senza impresa, tenendo anche conto dei princìpi elaborati in materia di Iva dalla Corte di cassazione e dalla Corte di giustizia Ue, nonché cause di esclusione che tengano conto dell’esistenza di un congruo numero di dipendenti (attualmente, è causa di esclusione dalla disciplina l’aver avuto nei due esercizi precedenti un numero di dipendenti mai inferiore a dieci unità) e dello svolgimento di attività in determinati settori economici regolamentati. La finalità – come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge – è ricondurre la normativa alla sua ratio originaria, quella cioè di contrasto alle società che esercitano un’attività di mero godimento e non un’effettiva attività d’impresa
- la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d’impresa, con rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, limitando le variazioni da apportare alle risultanze del conto economico concernenti, in particolar modo, gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora
- la revisione degli incentivi fiscali alle imprese, tenendo conto anche della direttiva Ue 2022/2523
- la revisione della fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato
- la semplificazione e razionalizzazione, in coerenza con il Codice del Terzo settore e il diritto Ue, dei regimi agevolativi per i soggetti esercenti con modalità non commerciali attività aventi finalità sociali
- il completamento e il coordinamento con le altre norme tributarie delle misure fiscali per gli enti sportivi, anche allo scopo di favorire l’avviamento e la formazione allo sport di giovani e persone svantaggiate.
Art. 10 – Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti, diversi dall’Iva
Gli obiettivi fissati per il comparto delle imposte indirette sono:
- razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi, da realizzare anche attraverso l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, la revisione della base imponibile, l’entità dell’imposta applicabile
- autoliquidazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro
- semplificazione dell’imposta di bollo e dei tributi speciali
- previsione di un’unica imposta sostitutiva in luogo dei vari tributi oggi applicati agli atti immobiliari, anche per le conseguenti formalità catastali, nonché ai trasferimenti derivanti da atti di donazione o da successioni mortis causa
- riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti grazie a nuovi soluzioni tecnologiche e servizi telematici potenziati
- semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi.
Art. 11 – Revisione della disciplina doganale
Il quadro normativo in materia doganale dovrà essere aggiornato in conformità al diritto unionale. Andranno implementati e migliorati i servizi telematici per gli utenti, accresciuta la qualità dei controlli, semplificate le verifiche inerenti alle procedure doganali, revisionato l’istituto della controversia doganale, riordinate le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione.
Art. 12 – Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi
Non mancano interventi di revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, con il principale obiettivo di incentivare i prodotti green, correlando l’imposizione fiscale all’impatto ambientale:
- le aliquote sui prodotti energetici dovranno essere rimodulate in modo tale da contribuire a ridurre le emissioni di gas inquinanti e promuovere l’utilizzo di prodotti ottenuti dalla biomassa o altre risorse rinnovabili
- andrà incentivata la produzione di energia elettrica, gas metano e gas naturale ottenuti da biomassa o altre risorse rinnovabili, anche attraverso il rilascio di titoli per la cessione di quei prodotti a consumatori finali per il riconoscimento dell’accisa agevolata o esente
- occorrerà revisionare le agevolazioni in materia di accisa su energia e prodotti energetici, sopprimendo i sussidi particolarmente impattanti per l’ambiente
- andranno semplificati gli adempimenti amministrativi per la detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici
- prevista, infine, la revisione della disciplina dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti per la lubrificazione meccanica.
Art. 13 – Giochi
Ricco il programma stilato per riordinare le disposizioni in tema di giochi pubblici. Si segnalano:
- l’introduzione di misure tecniche e normative a tutela dei soggetti più vulnerabili e per prevenire fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo e di gioco minorile
- la concertazione tra Stato, Regioni ed enti locali per pianificare la dislocazione territoriale dei luoghi fisici per l’offerta di gioco
- il rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei concessionari dei giochi pubblici e di tutti coloro che partecipano alle filiere da essi attivati, per meglio contrastare il gioco illegale e le infiltrazioni di organizzazioni criminali
- la previsione di una disciplina per gestire i casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specie se derivante da provvedimenti di revoca o decadenza
- l’adeguamento delle norme in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, con armonizzazione delle percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché delle percentuali destinate a vincita
- la revisione della disciplina dei controlli e accertamento dei tributi sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione e delle altre violazioni in materia
- il riordino del sistema sanzionatorio per aumentarne l’efficacia dissuasiva, della disciplina sulle responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi e dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere o di utilizzo di apparecchi non conformi, nonché il riordino della disciplina su obblighi, responsabilità e garanzie patrimoniali dei produttori/distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta.
Art. 14 – Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti
L’articolo 14 fissa una serie di princìpi e criteri specifici in materia di adempimenti tributari finalizzati a:
- ridurre gli obblighi dichiarativi, tra cui il graduale superamento degli Isa, ossia degli indici sintetici di affidabilità, lo strumento che dal 2018 ha sostituito gli studi di settore
- armonizzare e razionalizzare il calendario fiscale degli appuntamenti con il Fisco
- escludere la decadenza da benefici in caso di inadempimenti formali o poco gravi
- semplificare la modulistica
- incentivare con sistemi premiali l’utilizzo delle dichiarazioni precompilate
- implementare i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria e facilitarne l’accesso ai contribuenti
- potenziare la condivisione telematica di dati e documenti tra Agenzia delle entrate e Comuni per individuare immobili non censiti o abusivi
- sospendere ad agosto e dicembre l’invio, da parte degli uffici, di comunicazioni, inviti e richieste di atti, documenti, dati, ecc.
- armonizzare i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dallo Stato e a quelle dovute dai contribuenti.
Invece, per quanto riguarda la “manutenzione” degli adempimenti in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, andrà rivisto il sistema generale delle cauzioni, prevedendo, per coloro che garantiscono determinati livelli di affidabilità e solvibilità, benefici in termini di snellimento degli adempimenti e di esonero dall’obbligo di prestazione delle cauzioni, e occorrerà rivedere le procedure per la gestione della rete di vendita dei prodotti da fumo e di quelli succedanei.
Art. 15 – Procedimento accertativo
Particolarmente rilevanti le modifiche annunciate in ambito accertamento tributario.
Innanzi tutto, il procedimento dovrà essere semplificato, anche grazie alle tecnologie digitali, favorendo la riduzione degli oneri a carico dei contribuenti, e andrà sempre applicato il principio del contraddittorio preventivo a pena di nullità degli atti nei rapporti tra fisco e contribuente, fatta eccezione per i controlli automatizzati e le altre forme di accertamento sostanzialmente automatizzate.
È ovviamente caldeggiata l’implementazione delle tecnologie digitali e delle intelligenze artificiali per una migliore e più tempestiva disponibilità di dati e informazioni, allo scopo sia di prevenire gli errori dei contribuenti sia di circoscrivere e meglio indirizzare le attività di controllo nei confronti dei soggetti a più alto rischio fiscale.
La riforma dell’accertamento passa anche attraverso l’incentivazione dell’adempimento spontaneo. A tal fine, si prevede di potenziare il regime di adempimento collaborativo (articolo 3 e seguenti, Dlgs 128/2015) e di introdurre, per i soggetti di minori dimensioni (titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo), il concordato preventivo biennale, la cui sottoscrizione comporterà l’irrilevanza fiscale e contributiva dell’eventuale maggior reddito conseguito rispetto a quello definito con l’Agenzia delle entrate.
Infine, alcuni princìpi per assicurare la certezza del diritto tributario:
- per i componenti di reddito a efficacia pluriennale e le perdite, il termine di decadenza per l’accertamento dovrà decorrere dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, senza considerare i “ratei” successivi. Ciò, per evitare una eccessiva dilatazione di tale termine e di quello relativo all’obbligo di conservazione delle scritture contabili
- la possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti positivi e minori componenti negativi in base al valore di mercato dei beni e servizi oggetto delle operazioni andrà limitata ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine
- la possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società a ristretta base partecipativa andrà circoscritta ai casi in cui la rettifica, basata su elementi certi e precisi, riguarda componenti positivi di reddito non contabilizzati o componenti negativi inesistenti.
Art. 16 – Procedimenti di riscossione e di rimborso
Nell’ambito della revisione del sistema nazionale della riscossione, si prevede, tra l’altro, di:
- incrementarne l’efficienza e di semplificarlo, anche attraverso l’individuazione di un nuovo modello organizzativo, con trasferimento all’Agenzia delle entrate delle funzioni e delle attività ora svolte dall’Ader
- modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, con l’obiettivo di stabilizzare a 120 rate mensili (pari a dieci anni) il numero massimo delle dilazioni concedibili (attualmente, si possono ottenere al massimo 72 rate mensili, innalzabili a 120 soltanto quando il debitore, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trova in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica – articolo 19, comma 1-quinquies, Dpr 602/1972). Ciò per favorire l’effettivo pagamento dei debiti da parte di coloro che si trovano nell’impossibilità di provvedervi in un minor lasso di tempo
- superare il meccanismo del ruolo e della cartella di pagamento per il recupero coattivo delle somme affidate all’agente della riscossione e introdurre nuovi strumenti che ne consentano un più rapido incasso, anche riducendo i tempi, in caso di mancato pagamento da parte del debitore, per avviare le azioni esecutive e cautelari, ossia per procedere con ipoteche e pignoramenti
- prolungare il termine di efficacia degli atti di riscossione, allo scopo di accelerare le azioni di recupero dell’agente della riscossione
- razionalizzare e automatizzare la procedura di pignoramento dei conti bancari, anche attraverso la cooperazione dell’istituto di credito richiesta con la dichiarazione stragiudiziale del terzo (articolo 75-bis, Dpr 602/1973)
- velocizzare le procedure e le tempistiche dei rimborsi a favore dei contribuenti
- introdurre una nuova disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti allo scopo di garantire un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.
Inoltre, per quanto riguarda la riscossione dell’accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, bisognerà:
- rivedere tutto il sistema di tassazione dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale, forniti a consumatori finali o autoconsumati, soprattutto per superare l’attuale meccanismo dei versamenti, che fa riferimento ai quantitativi consumati nell’anno precedente, correlandoli, invece, ai quantitativi dei prodotti venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento
- armonizzare i termini, attualmente differenziati, per la decadenza del diritto al rimborso dell’accisa e per la prescrizione del diritto a riscuotere l’imposta
Art. 17 – Procedimenti del contenzioso
Novità anche per la disciplina e l’organizzazione del contenzioso:
- ampliamento e implementazione dell’informatizzazione della giustizia tributaria
- discussione da remoto richiedibile anche da una sola delle parti costituite, fermo restando il diritto, per la parte non richiedente, di partecipare in presenza
- pubblicazione e comunicazione alle parti del dispositivo del provvedimento giurisdizionale nella stessa udienza di trattazione, subito dopo la deliberazione
- accelerazione della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo
- incoraggiamento alla definizione agevolata delle liti pendenti, estendendo lo strumento deflativo ai giudizi presso la Corte di cassazione
- ridefinizione dell’assetto territoriale delle Corti di giustizia tributaria, anche mediante accorpamento delle sedi esistenti.
Art. 18 – Le sanzioni
L’articolo 18 detta le linee guida per una profonda revisione del sistema sanzionatorio, anche allo scopo di meglio raccordare le sanzioni amministrative con il sistema penale.
Si vogliono evitare forme di duplicazione incompatibili con il principio del bis in idem, cioè la circostanza che si possa essere sottoposti a un doppio giudizio per i medesimi fatti, e si intende premiare le imprese che volontariamente adotteranno un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, comunicando preventivamente all’Amministrazione finanziaria un possibile rischio fiscale.
È poi previsto che il contribuente non subisca conseguenze penali nell’ipotesi di sopraggiunta impossibilità a far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti a lui non imputabili.
Inoltre, il giudice, in sede penale, dovrà tener conto delle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale che comportano irrilevanza del fatto ai fini penali; avrà la possibilità di discostarsene solo previa congrua motivazione.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, occorrerà:
- migliorare la proporzionalità, attenuandone il carico, da ricondurre agli standard applicati in altri Paesi europei
- rivedere l’istituto del ravvedimento, per meglio graduare la riduzione delle sanzioni
- prevedere l’inapplicabilità delle maggiorazioni per recidiva prima che sia definito il giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni
- riordinare la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, disponendone anche l’estensione agli istituti deflativi.
Infine, sono definiti diversi princìpi e criteri direttivi per riordinare la disciplina sanzionatoria in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi nonché di quella applicabile alle violazioni della normativa doganale.

 

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