Fisco e pensioni: per l'Inps vale la regola, per la Banca d'Italia vince la deroga
Tassazione sull'intero imponibile per i vecchi fondi gestiti dall'ente di previdenza Base ridotta all'87,50%, invece, per le prestazioni integrative erogate da via Nazionale
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate, con due distinte risoluzioni - la n. 301/E e la n. 302/E del 15 luglio - all'Inps e alla Banca d'Italia, in merito alla possibilità di assoggettare al regime agevolato alcune prestazioni previdenziali erogate ai dipendenti.
Banca d'Italia incassa l'ok dell'Agenzia
Parere positivo per via Nazionale. In virtù delle deroghe alla disciplina generale della previdenza complementare, l'istituto può godere della tassazione agevolata su base imponibile ridotta all'87,50% per il trattamento pensionistico integrativo erogato come componente del Tqp (Trattamento di quiescenza del personale). La determinazione della base imponibile ridotta, infatti, è aperta anche alle "vecchie" forme pensionistiche istituite all'interno di enti pubblici, compresi quelli economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, valutaria o assicurativa.
In particolare, queste forme di previdenza complementare non hanno l'obbligo di dotarsi di strutture gestionali, amministrative e contabili separate e non sono tenute a convenzionarsi come gestori e soggetti abilitati a erogare le prestazioni. Inoltre, esse non sono soggette alla vigilanza che la Covip esercita su tutti i fondi di previdenza complementare.
Di conseguenza, l'istituto opererà, come sostituto d'imposta, il prelievo alla fonte sull'87,50% delle pensioni erogate, per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000. Diversamente, per i montanti maturati dal primo gennaio 2001 sarà tenuto ad applicare le disposizioni introdotte dal Dlgs 47/2000.
Tassazione piena per l'Inps
Tassazione sul 100% dell'imponibile, invece, per i fondi gestiti dall'Inps. Essi non possono godere del regime agevolato perché non rispettano le condizioni dettate dal Dlgs 124/1993. In particolare, è prevista l'iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Covip, la vigilanza della stessa Commissione, oltre che la sua preventiva autorizzazione per l'esercizio dei "vecchi" fondi. Condizioni che nel caso specifico non sono soddisfatte. Inoltre, la disciplina di deroga che vale per Banca d'Italia non si applica ai fondi preesistenti gestiti dall'Inps, in quanto riservata a quelli istituiti presso "enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa" o presso "enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa".