La risoluzione, in proposito, sottolinea che il modello può essere scartato anche quando l’importo del credito utilizzato è superiore a quello spettante. Lo scarto è comunicato al contribuente tramite apposita ricevuta consultabile online alla pagina dedicata ai servizi telematici dell’Agenzia.
La “combinazione” è “6893” e arriva a distanza di pochi giorni dall’emanazione del provvedimento 24 dicembre 2018, che ha definito la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione (vedi “Fondazioni di origine bancaria: il tax credit 2018 va al 38,54%”). Il codice tributo va evidenziato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; l’anno di riferimento, da riportare per intero, è quello di riconoscimento del beneficio.
Il credito, inoltre:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative alle successive annualità, fino a quando se ne conclude l’utilizzo
- può essere ceduto a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, che possono utilizzarlo alle stesse condizioni applicabili al cedente
- può essere fruito in compensazione anche oltre i limiti quantitativi fissati dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e dall’articolo 34 della legge 388/2000.