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Normativa e prassi

Fondazioni bancarie e volontariato:
il codice per utilizzare il tax credit

Il bonus può essere fruito esclusivamente in compensazione nel modello di pagamento unificato, che deve obbligatoriamente viaggiare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia

Con la risoluzione 101/E del 28 dicembre 2018 il credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni di origine bancaria (articolo 62, comma 6, Dlgs 117/2017 – Codice del terzo settore), pari al 100% dei contributi annuali versati in favore del fondo unico nazionale (comma 1 dello stesso articolo) e destinati al finanziamento dei centri di servizio per il volontariato, guadagna il codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. Il bonus, infatti, è sfruttabile esclusivamente in tal modo e solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
La risoluzione, in proposito, sottolinea che il modello può essere scartato anche quando l’importo del credito utilizzato è superiore a quello spettante. Lo scarto è comunicato al contribuente tramite apposita ricevuta consultabile online alla pagina dedicata ai servizi telematici dell’Agenzia.
 
La “combinazione” è “6893” e arriva a distanza di pochi giorni dall’emanazione del provvedimento 24 dicembre 2018, che ha definito la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione (vedi “Fondazioni di origine bancaria: il tax credit 2018 va al 38,54%”). Il codice tributo va evidenziato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; l’anno di riferimento, da riportare per intero, è quello di riconoscimento del beneficio.
 
Il credito, inoltre:
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative alle successive annualità, fino a quando se ne conclude l’utilizzo
  • può essere ceduto a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, che possono utilizzarlo alle stesse condizioni applicabili al cedente
  • può essere fruito in compensazione anche oltre i limiti quantitativi fissati dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e dall’articolo 34 della legge 388/2000.
Ricordiamo, infine, che le disposizioni attuative del bonus fiscale sono state definite con Dm del 4 maggio 2018 (vedi “Fondazioni bancarie e volontariato: con il contributo arriva il bonus”).
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