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Normativa e prassi

Fondazioni vs la povertà educativa:
il codice che premia la generosità

Il beneficio, istituito in via sperimentale per il 2016, 2017 e 2018, è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, vale a dire 100 milioni di euro per ciascun anno

bambino che scrive
I versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie che alimentano il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, recuperabili sotto forma di credito d’imposta, trovano il loro codice tributo: il “6872”.
Istituito con la risoluzione 102/E del 3 novembre 2016, andrà indicato nel modello F24 per utilizzare in compensazione il 75% delle somme devolute.
 
Il credito d’imposta, previsto in via sperimentale, dall’ultima Stabilità (commi da 392 a 394, legge 208/2015), per gli anni 2016, 2017 e 2018 e regolato dal decreto interministeriale 1° giugno 2016, verrà riconosciuto fino a esaurimento dei fondi stanziati, secondo l’ordine temporale in cui le istituzioni bancarie comunicano l’impegno a finanziare il Fondo.
 
Disposizioni applicative in sintesi
Per accedere al contributo, dice il decreto (articolo 3), le fondazioni devono inviare all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (Acri) le delibere d’impegno irrevocabile al versamento al Fondo degli importi stanziati in favore di determinati progetti, finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.
Verificata la correttezza delle delibere, l’Acri trasmette l’elenco delle fondazioni “in regola”, secondo l’ordine cronologico di presentazione, all’Agenzia delle Entrate che, con proprio provvedimento, comunica l’importo del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione.
A questo punto, le fondazioni hanno tre mesi di tempo per versare al Fondo le somme e trasmettere copia della relativa documentazione all’Acri. Questa comunica alle Entrate i soggetti che hanno adempiuto, per consentire agli stessi di usufruire del bonus.
 
Disposizioni pratiche
Il credito, che può essere utilizzato solo in compensazione esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione, va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle relative alle annualità nelle quali hanno usufruito del bonus e, una volta riconosciuto, è anche cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.
 
Il codice “6872”, nell’F24, trova posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Lo spazio “anno di riferimento” deve contenere l’anno di riconoscimento del credito.
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