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Normativa e prassi

“Fondi immobiliari italiani”:
regime fiscale dei partecipanti

Fra i chiarimenti forniti dalle Entrate, le modalità di verifica dei requisiti necessari a individuare gli investitori istituzionali esteri e il corretto trattamento tributario

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La tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari italiani. Dal requisito per accedere al regime di esenzione, al trattamento delle plusvalenze realizzate da parte di investitori non istituzionali “qualificati”. Con la risoluzione n. 54/E del 18 luglio, l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni dubbi interpretativi sul regime di tassazione.

Riguardo la verifica dei requisiti richiesti per l’individuazione degli investitori istituzionali esteri, l’Agenzia precisa, in primo luogo, che rientrano tra gli investitori istituzionali, gli stati e gli enti pubblici esteri costituiti nei territori purché inclusi nella white list, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio gli enti di previdenza complementare, obbligatoria, le imprese di assicurazione e gli intermediari bancari e finanziari (organismi assoggettati a forme di vigilanza prudenziale) sempre appartenenti alla white list.
Il requisito della vigilanza, ricorda la risoluzione, sussiste nei casi un cui l’avvio dell’attività sia subordinato a un’autorizzazione preventiva e lo stesso esercizio sia sottoposto a periodici controlli obbligatori in base alla normativa dello stato estero di residenza dell’intermediario.

Il documento di prassi, quindi, precisa che per verificare la sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale è valido l’attestato con cui l’autorità estera autorizza gli investitori allo svolgimento dell’attività bancaria, assicurativa e finanziaria. Se si tratta di fondi, precisa l’Agenzia può essere considerata valida la lettera, sempre dell’autorità estera, che autorizza l’istituzione del fondo e nella quale viene precisato che l’organismo è conforme alle norme comunitarie (che prevedono implicitamente la sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale).

Nella particolare ipotesi di “veicolo societario” partecipato da investitori istituzionali, il partecipante deve acquisire una certificazione che attesti "il possesso" in misura superiore al 50%. Se poi l’investitore è un soggetto estero, sarà necessario anche produrre l’autocertificazione di costituzione in uno stato white list rilasciata dal veicolo stesso e, nel caso si tratti di soggetto per il quale è previsto il requisito della vigilanza prudenziale, anche l’attestazione di tale requisito, rilasciata dall’autorità competente estera.

Un altro punto chiarito dalla risoluzione riguarda l’accesso al regime di esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo, per gli investitori non residenti. La risoluzione distingue due ipotesi. I veicoli partecipati esclusivamente da fondi pensioni e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, devono necessariamente risiedere in un Paese white list. Nel caso di veicoli partecipati esclusivamente da Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, invece, non è richiesta l’appartenenza a un paese white list. Riguardo la documentazione per la fruizione del regime di esenzione nel primo caso l’investitore dovrà produrre l’autocertificazione che il veicolo è partecipato interamente da investitori esteri e che sia residente in un paese white list, unitamente all’autocertificazione dei partecipanti che attesti la residenza e al documento comprovante il requisito della vigilanza prudenziale. Nel secondo caso, invece, sarà sufficiente un’autocertificazione che il veicolo sia partecipato interamente da Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

L’ultimo quesito interpretativo, riguarda il trattamento delle plusvalenze. Al riguardo, la risoluzione in esame, concordando con la posizione dell’istante, ritiene che la cessione di una quota di partecipazione del fondo immobiliare da parte di investitori non istituzionali “qualificati” sia assimilata a quella di una partecipazione qualificata in società e che, di conseguenza, le plusvalenze siano soggette alle disposizioni ordinarie contenute nel Tuir (articolo 67, comma 1, lettera c)).
 
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