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Normativa e prassi

Fondi pensione, tassazione stratificata per le somme riscattate

Applicate a ogni montante le regole valide nel suo periodo di maturazione e regime oredinario se la cessazione del rapporto dipende da una delle parti

Le modalità di tassazione del riscatto totale della posizione pensionistica a seguito di liquidazione del fondo di previdenza segue la disciplina in vigore nel momento in cui è maturato il relativo montante.
Questa regola, già espressa dalla circolare 70/2007, è stata richiamata dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 421/E del 5 novembre, frutto di un'istanza di interpello presentata da un dipendente di una cassa di risparmio, iscritto dal 1987 (quindi, un vecchio iscritto a un vecchio fondo) a un fondo di previdenza complementare a prestazione definita esistente presso il medesimo istituto di credito.

Quando la cassa di risparmio era entrata a far parte di un gruppo bancario, l'istituto capogruppo, nella riorganizzazione, aveva stabilito di voler coordinare la materia della previdenza complementare; pertanto, le "vecchie" posizioni previdenziali erano state trasferite presso il fondo del gruppo, con conseguente liquidazione di quello vecchio, esistente presso la cassa di risparmi.

A questo punto, avendone la possibilità come da regolamento, il contribuente sceglieva di non trasferire la propria posizione presso il nuovo fondo ma di riscattare l'intera posizione.

La risposta dell'Agenzia
L'articolo 14, comma 5, del Dlgs 252/2005 stabilisce che, per il riscatto dovuto a cause diverse (come nel caso in esame) da quelle previste dai commi 2 e 3 (parziale, nelle ipotesi particolari di cessazione dell'attività lavorativa individuate dal comma 2, o totale, nei casi di invalidità permanente e di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione), l'ammontare percepito, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 6, è tassato con l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Tale aliquota, tuttavia, non è applicata all'intero montante, in quanto, come la citata circolare 70/2007 aveva chiarito al riguardo, le disposizioni dettate dal decreto legislativo 252/2005 (relative alle modalità di tassazione dei riscatti esercitati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo) si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati dal 1° gennaio 2007.

Con riferimento ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Quindi, dopo aver determinato il montante maturato dal 1° gennaio 2007, al quale si applica la disciplina fiscale appena descritta, occorrerà determinare gli altri due montanti, ossia:

 

  1. l'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 (M1)
  2. l'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2)

Per quanto riguarda M1, trattandosi di vecchio iscritto a un vecchio fondo, si applica la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993 e, quindi, la prestazione, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, è imponibile con la medesima aliquota applicata al Tfr.

Relativamente, invece, al trattamento fiscale del montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2) è necessario esaminare la causa che ha determinato l'esercizio del riscatto. Ciò in quanto l'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis) (successivamente trasfuso nell'articolo 52, comma 1, lettera d-ter) ha stabilito che ai riscatti delle posizioni individuali maturate presso le forme pensionistiche, esercitati per cause diverse da quelle derivanti dal pensionamento o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o da altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, si applica la tassazione ordinaria sull'importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti.

Come chiarito dalla circolare 29/2001, la tassazione ordinaria rappresenta il regime che necessariamente è stato riservato alle somme conseguite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale.

L'Agenzia ha, quindi, chiarito che il possibile esercizio del riscatto totale della posizione previdenziale da parte degli iscritti nel caso esaminato non rientra tra le citate ipotesi di cessazione del rapporto per pensionamento o per cause estranee alla volontà delle parti, che determinano l'assoggettamento delle somme erogate alla tassazione separata, derivando da una precisa volontà delle medesime parti di liquidare il "Fondo".
Pertanto, la prestazione riferita al montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2) dovrà essere assoggettata ad aliquota ordinaria.

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