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Normativa e prassi

Fondo integrativo Enel: alert per gli uffici

Le somme erogate ai dirigenti in seguito all'accordo siglato nel 1986 fra l'azienda e la Fndai hanno natura di prestazione complementare conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro

Le prestazioni erogate dall'Enel ai dirigenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, per effetto dell'accordo stipulato nel 1986 fra l'azienda e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai), non possono essere equiparate a quelle delle assicurazioni sulla vita. L'indirizzo agli uffici locali dell'agenzia delle Entrate, per lo svolgimento dell'attività di controllo, l'esame delle istanze di rimborso e la gestione del contenzioso pendente in materia, è arrivato con la risoluzione n. 186/E del 25 luglio 2007.

L'intervento della direzione centrale Normativa e Contenzioso arriva in risposta alle conclusioni di alcune Commissioni tributarie, i cui giudici hanno avallato la tesi secondo cui il compenso in esame, pagato in aggiunta al trattamento di fine rapporto, va assoggettato alla ritenuta nella misura del 12,50 per cento, prevista per i redditi di capitale.
In realtà, tali somme rappresentano una prestazione complementare conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro e il documento di prassi espone in maniera molto chiara le motivazioni che portano a questa conclusione.

A togliere ogni dubbio basterebbe la genesi delle prestazioni "incriminate".
Il Ccnl del 16 maggio 1985 stabilì, a decorrere dal 1° gennaio 1986, la stipula, a favore dei dirigenti Enel, di un'assicurazione sulla vita, con la previsione contrattuale dell'erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo. Un successivo accordo del 1986, siglato fra l'azienda e la Fndai, ha poi sostituito, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio dello stesso anno, la polizza vita con una forma di previdenza complementare. La disposizione originaria "assicurativa", dunque, di fatto non è mai stata applicata.

Pur volendo ignorare tale circostanza, entrando nel merito della questione, la risoluzione mette in evidenza come, contrariamente a quanto "codicisticamente" previsto, per la corresponsione delle somme l'Enel non abbia mai fatto ricorso a contratti con imprese di assicurazione, attingendo a proprie risorse, con una contributo dei dipendenti nella misura dell'1,5 per cento (poi elevata al 2) della retribuzione lorda individuale annua.

Da ultimo, ma non meno rilevante, l'agenzia delle Entrate ricorda che il pagamento era inizialmente previsto nella forma di rendita. Solo successivamente, a fronte di un nuovo accordo tra l'Enel e le associazioni sindacali di categoria, è stato stabilito di consentire ai dirigenti di optare per l'erogazione di un capitale in luogo della rendita periodica. Ulteriore prova del fatto che le somme in questione sono erogate dal datore di lavoro.

Il documento di prassi, a complemento e supporto di tale posizione, riporta quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 8199 del 2 febbraio 2007. Il caso non era identico a quello in oggetto, ma rilevanti sono le conclusioni dei giudici: "l'aliquota del 12,50% concerne ipotesi non assimilabili, neppure in via analogica, alla presente, nella quale manca non soltanto il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ma, prima ancora, la possibilità stessa di classificare l'importo di cui si discute fra i redditi di capitale, che com'è noto postulano tutt'altri rapporti e presupposti".

Dall'inquadramento della natura dell'erogazione (peraltro la stessa - il 70 per cento della differenza intercorrente tra la retribuzione percepita dal dirigente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e il valore annuo massimo della pensione erogata dal sistema previdenziale obbligatorio - è estranea a quella utilizzata nei contratti di assicurazione sulla vita), la risoluzione passa poi a illustrare il corretto trattamento fiscale applicabile alle somme, distinguendo fra:

 

  • prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000
  • prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006
  • prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007.

Prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000
Partendo dalle prestazioni erogate in forma periodica, si rileva come queste costituiscano reddito (assimilato a quello di lavoro dipendente) per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto.

Le erogazioni in forma capitale, invece, sono assoggettate a tassazione separata.
Un'eccezione è rappresentata dai "vecchi iscritti ai vecchi fondi" (soggetti che al 28 aprile 1993 risultano iscritti a forme pensionistiche già istituite entro il 15 novembre 1992), ai quali si applica, sulla somma totale al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, la stessa aliquota applicata per il Tfr.

Prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006
In forma periodica o di capitale, sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Le prime si assumono al netto:

  1. dei redditi già assoggettati a tassazione
  2. dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell'ammontare della posizione individuale maturata che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione, se determinabili.

Le erogazioni in forma di capitale continuano a essere assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l'applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto.

Prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007
Le prestazioni complementari, sia erogate sotto forma di capitale che sotto forma di rendita, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte già assoggettata a imposta.
Questo significa che, per le erogazioni in forma capitale, la base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo del pagamento, ridotto dei contributi versati e non dedotti (perché, ad esempio, eccedenti il limite massimo deducibile annualmente), nonché dei rendimenti finanziari maturati durante il periodo di accumulo (in quanto già assoggettati a imposta sostitutiva).

Nel caso di erogazione sotto forma di rendita, la base imponibile è costituita dall'ammontare dei pagamenti periodici al netto dei contributi non dedotti, dei rendimenti finanziari maturati, nonché della rivalutazione annuale della rendita (se determinabile).

Sulla base imponibile, si applica, in entrambi i casi l'aliquota del 15 per cento, ridotta (fino a un massimo di 6 punti) dello 0,30 per cento per ogni anno di permanenza alla forma pensionistica complementare successivo al quindicesimo.

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