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Normativa e prassi

Fondo trasparente, segue la residenza dei soci la convenzione contro le doppie imposizioni

Se il sottoscrittore è soggetto passivo nel proprio Stato e gli utili di gestione distribuiti ogni anno "per statuto"

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I flussi di reddito erogati da società residenti in Italia al fondo pensione di diritto olandese, che partecipa a un fondo comune d'investimento fiscalmente trasparente, scontano le aliquote ridotte previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Paesi Bassi al posto di quelle previste dal Dpr 600/1973. Ciò a patto che lo statuto del fondo preveda l'obbligo di distribuire annualmente gli utili di gestione ai sottoscrittori, e che il socio sia soggetto passivo, benché esente, ai fini delle imposte sui redditi nel proprio Stato di residenza.

Questa, in estrema sintesi, la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 167/E del 21 aprile, a un soggetto appartenente alla categoria degli "stichting pensioenfond", qualificati in Olanda come enti senza scopo di lucro, che - per ottimizzare la gestione degli investimenti - ha stipulato un accordo con altri fondi pensione del suo gruppo e con un intermediario finanziario per la costituzione di un fondo comune di investimento aperto di diritto lussemburghese (di seguito Fcp).

L'ente olandese fa presente che, in base alle leggi vigenti in Lussemburgo, Fcp non possiede personalità giuridica e non è soggetto a tassazione nel Granducato, perché trasparente ai fini impositivi. Inoltre, esso è costituito da diversi portafogli separati, costituiti su base territoriale e in relazione ai diversi profili di rischio degli investimenti effettuati: in particolare, al fondo olandese verrà assegnata una quota del sub-fondo, che effettuerà investimenti anche in società italiane. Inoltre, è spiegato che:

 

  • gli utili e le perdite sugli investimenti saranno direttamente attribuibili ai fondi pensione, perché Fcp - che costituisce un mero veicolo interposto - è obbligato a trasferire ai rispettivi titolari, almeno una volta l'anno, i redditi derivanti dal possesso delle quote
  • in Olanda gli "stichting pensioenfond" sono esenti da imposizione diretta sul reddito, perché i flussi di reddito da essi prodotti sono tassati in capo ai pensionati olandesi.

Posto ciò, il fondo interpellante chiede indicazioni su quale debba essere considerato il beneficiario effettivo dei dividendi e degli altri redditi frutto di investimenti effettuati in società italiane, ricevuti tramite il fondo lussemburghese Fcp, e quale la convenzione contro le doppie imposizioni da applicare. Ulteriori chiarimenti sono richiesti in merito all'eventuale documentazione da produrre affinché il sostituto d'imposta italiano possa direttamente applicare la minore aliquota prevista dalla convenzione bilaterale.

Dopo aver escluso la possibilità di applicare la convenzione Italia - Lussemburgo, a beneficio diretto del fondo Fcp, perché esso è privo di soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi e quindi non può essere considerato "persona residente" nel Granducato ai fini convenzionali, i tecnici dell'Agenzia spiegano che, per chiarire la questione, occorre stabilire se, nel caso specifico, può trovare applicazione la convenzione Italia - Paesi Bassi, Stato quest'ultimo dove è fiscalmente residente il fondo che partecipa a Fcp.
In merito, come già chiarito dalla risoluzione 17/2006, è possibile applicare ai sottoscrittori di un fondo il regime previsto dal Commentario Ocse per i soci delle società di persone trasparenti se il fondo si propone come mero veicolo dei flussi di reddito, sottoposti effettivamente a tassazione, in ogni periodo d'imposta, in capo ai sottoscrittori.
E' inoltre necessario che lo statuto del fondo preveda l'obbligo di distribuire annualmente gli utili di gestione ai sottoscrittori, senza necessità di appositi interventi o delibere - come effettivamente avviene nel caso in questione - e che lo Stato in cui essi risiedono li sottoponga a tassazione. Questa seconda condizione - spiega la risoluzione - "deve essere interpretata in modo coerente con il concetto di residenza ai fini convenzionali", perché, per poter applicare la convenzione stipulata tra i due Stati, è necessario che il sottoscrittore del fondo trasparente sia qualificabile come "persona residente".

Rispetto alla qualità di persona - in linea con l'interpretazione accolta dall'Ocse - è stato chiarito che i fondi pensione, in assenza di apposite clausole, sono considerati ai fini convenzionali come "persone", se assimilati a persone giuridiche ai fini dell'imposizione. Quanto poi alla qualità di "residente", il commentario all'articolo 4 del modello di convenzione Ocse chiarisce che una persona è definita residente nello Stato contraente se è in quello Stato assoggettata a imposta, anche se di fatto l'imposta non viene poi applicata (come avviene, ad esempio, nel caso di fondi pensione o altri enti, esenti da imposte in virtù della particolare natura dell'attività svolta). Coerentemente, "beneficiario effettivo" è il soggetto residente nell'altro Stato contraente, al quale il reddito è fiscalmente imputabile.

Ne consegue - continua la risoluzione - "che un fondo esente (il fondo olandese, ndr), sottoscrittore di un fondo fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione di uno Stato terzo (il fondo Fcp), potrà essere considerato 'beneficiario effettivo' dei redditi di fonte italiana attribuitigli per il tramite di quest'ultimo se, in base alla legislazione fiscale del proprio Stato di residenza, benché esente da imposta, è considerato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi".
Nel caso in questione, il fondo olandese non è soggetto a imposizione diretta sul reddito delle società, essendo un ente senza fine di lucro, ai sensi e alle condizioni espressamente previste dalle norme olandesi; inoltre, è certamente residente nei Paesi Bassi, ai sensi della convenzione bilaterale sottoscritta con l'Italia: ne deriva che esso può essere considerato beneficiario effettivo dei redditi ricevuti dalle società italiane per il tramite di Fcp, e che agli stessi saranno applicabili le aliquote ridotte previste dalla convenzione Italia - Paesi Bassi, al posto di quelle previste dal Dpr 600/1973.

Quanto infine alla documentazione da esibire, i tecnici dell'Agenzia spiegano che essa dovrà essere costituita da:

  • una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i suoi dati identificativi, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile
  • un'attestazione dell'autorità fiscale competente, dalla quale risulti che l'effettivo beneficiario degli utili è residente nello Stato ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.
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