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Normativa e prassi

Forfetario attribuito al socio
che svolge un “secondo lavoro”

Il chiarimento è richiesto alla luce della riformulazione della norma agevolativa che ha esteso gli ambiti applicativi e rivisto alcune delle cause ostative all’adozione dello speciale regime

regime forfetario

In linea generale, può usufruire del regime forfetario il contribuente che partecipa a una società senza averne controllo di diritto, né influenza dominante, né rapporti di parentela tra i soci e che intende avviare un’ulteriore attività con diverso codice Ateco. Tuttavia, per escludere ogni causa ostativa, occorre verificare nel concreto la mancata riconducibilità dell’attività del socio a quella svolta dalla compagine. Quindi, bisogna considerare l'effettiva correlazione tra l'attività della società e quella della persona fisica. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate all’interpello n. 334 dell’8 agosto 2019.

La richiesta
L’istante è un socio di capitale e partecipa per un 1/3 a una Srl composta da tre soci con uguali poteri di rappresentanza, quote di partecipazione e senza legami di parentela: in sintesi, nessuno dei membri prevale sull’altro. La compagine opera, tra l’altro, nel settore della consulenza assicurativa in merito alla liquidazione dei danni da infortunio con classificazione Ateco 66.21.00.
Il richiedente intende intraprendere, separatamente, l’attività di procacciatore d’affari, con codice Ateco 46.19.02, ruolo che svolgerà anche nei confronti della suddetta società, anzi, egli stesso specifica che si tratta di attività “propedeutica e complementare” a quella svolta dalla compagine e aggiunge che prevede di non fatturare o fatturare una percentuale non superiore al 50% dell’intero ricavo annuo alla società di cui è socio.
Descritta la situazione, il contribuente chiede se può applicare il regime forfetario per la seconda attività alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, che ha riformulato alcune cause ostative all’applicazione di detto regime fiscale. Nello specifico, l’agevolazione non può essere applicata dal socio che controlla direttamente o indirettamente la Srl e se l’attività dell’esercente persona fisica sia riconducibile a quella della società.
L’istante, pur riconoscendo che non basta un diverso codice Ateco per superare la condizione che richiede un’attività economica non riconducibile a quella della società, ritiene, in base al primo comma dell’articolo 2359 del codice civile, di poter adottare il forfetario non esercitando alcun tipo di controllo sulla compagine.

Le condizioni ci sono, ma occorrono i “fatti”
Il regime forfetario, ricorda l’Agenzia delle entrate, è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) a favore degli esercenti attività di impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato in modo sostanziale la norma allargando gli ambiti di applicazione e riformulato alcune delle cause ostative alla sua applicazione. In particolare, con riferimento all’interpello in esame, occorre riferirsi alla lettera d) del comma 57, che esclude dalla tassazione di vantaggio “gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”.

Sull’argomento l’Agenzia ha fornito chiarimenti con la circolare n. 9/2019 (vedi articolo “Regime forfetario “allargato”: ecco la circolare sciogli-dubbi”), precisando, tra l’altro, che affinché operi la causa ostativa devono coesistere le seguenti condizioni: il controllo diretto o indiretto della Srl e l’esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni.

In merito alla definizione di controllo diretto o indiretto, la circolare precisa che occorre far riferimento ai criteri delineati dall’articolo 2359 cc, la stessa disposizione richiamata dall’istante.

Più complesso circoscrivere gli ambiti dell’altro limite previsto dalla stessa lettera d) del comma 57, ossia la necessità che socio e società non svolgano la stessa attività a prescindere dai codici Ateco dichiarati. Per definire parametri obiettivi la risposta delle Entrate chiarisce che l'effettiva correlazione tra l’attività dalla Srl e quella svolta autonomamente dal socio in regime forfetario, si verifica quando quest’ultimo effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla Srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
In assenza di tali condizioni, il contribuente può applicare il regime fiscale agevolato.
Da quanto si legge nell’interpello, l’istante non ricopre, all’interno della compagine, alcuna posizione di controllo di diritto né influenza dominante sulla società di cui è socio, né rapporti di parentela tra i soci e, di conseguenza, su questo fronte, in assenza delle cause ostative previste dal più volte richiamato comma 57, l’Agenzia non rileva alcun paletto all’adozione del forfetario.

A proposito dei termini di decorrenza, invece, come chiarisce la circolare n. 9/2019, la verifica dell’eventuale causa ostativa rileva nell’anno di applicazione dell’agevolazione, considerato che solo in tale periodo può essere accertata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario. Ne consegue che il contribuente potrà avvalersi del regime speciale nel 2019 e se verrà rilevata la causa ostativa lo stesso decadrà dal regime nel 2020.
 

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