Può continuare ad applicare il forfetario il contribuente che nel 2020 costituisce una società tra professionisti in forma di Srl, di cui detiene il 9% del capitale sociale, con attività riconducibile a quella da lui svolta, amministrata da altro socio e per la quale lo stesso effettua prestazioni non superiori al 40% dell’intero suo fatturato. Naturalmente il parere favorevole presuppone il verificarsi delle condizioni previste dal regime, ovvero, semplificando, che il professionista non rivesta un ruolo di controllo sulla società e che, in realtà, l’attività svolta non si configuri, per caratteristiche, come di lavoro dipendente. È questo quanto precisa dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 501 pubblicata il 27 novembre 2019.
I dubbi dell’istante nascono dalla riformulazione di alcune cause ostative all’applicazione del regime forfetario introdotte dalla legge di bilancio 2019.
In particolare, sotto i riflettori, per quanto riguarda il caso in esame, la nuova lettera d), comma 57, articolo 1, della legge n. 190/2014, che dice no al regime agevolativo per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che controllano direttamente o indirettamente le società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/2019 (vedi articolo “Regime forfetario “allargato”: ecco la circolare sciogli-dubbi”), ha precisato che, affinché intervenga la causa ostativa in argomento, è necessaria la compresenza delle due seguenti condizioni:
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata
- esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Lo stesso documento di prassi chiarisce, inoltre, che per quanto concerne la definizione di “controllo diretto e indiretto”, occorre far riferimento al primo e secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile. In pratica, con il primo comma, viene stabilito che una società è controllata se un’altra società ha la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure se ha voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante o se l’influenza dominante è decisa da contratto.
In particolare, in relazione al controllo indiretto (comma 2 dell’articolo 2359 cc), si calcolano anche i voti spettanti a persona interposta tra i quali, ai fini del regime forfetario, devono essere considerati anche i voti dei familiari.
In definitiva, in mancanza della contemporanea presenza delle due condizioni su riportate, la causa ostativa prevista dalla lettera d) del comma 57 non può essere chiamata in causa e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
La normativa, la prassi e le informazioni fornite con l’interpello, portano, pertanto, l’Agenzia ad affermare che l’istante potrà continuare ad applicare il regime agevolativo anche una volta costituita la Srl, nel periodo d’imposta 2020, perché la sua posizione non gli consente di esercitare alcun controllo di diritto né influenza dominante su di essa.