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Normativa e prassi

Il fotovoltaico doppio non preclude
la connessione con l’attività agricola

Questo a condizione che gli impianti soddisfino almeno uno dei requisiti dettati dalla circolare n. 32/2009, che ha chiarito come determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica

doppio

L’espansione fotovoltaica, realizzata da una società semplice agricola, tramite l’installazione di un secondo impianto in aggiunta a quello già esistente, può essere considerata connessa con l’attività agricola e, così, anche il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva.  In particolare, lo è se gli di impianti soddisfano almeno uno dei requisiti elencati alle lettere a), b) e c) della circolare 32/2009 ed è rispettato il principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di produzione di energia.
Le condizioni sono che:

  1. la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del Dm 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti
  2. il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica
  3. entro il limite di 1 mW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

È quanto argomenta l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 319 del 1° giugno 2022, dopo aver esaminato il caso propostole da una società semplice, che svolge attività agricola su terreni, di proprietà e in affitto, di estensione superiore a 219 ettari, situati nel Comune in cui la stessa ha sede legale e nei Comuni limitrofi, già proprietaria di un impianto fotovoltaico e intenzionata a installarne un secondo sul tetto di un capannone nella sua disponibilità. In tal modo, si verrebbe a determinare un’integrazione architettonica parziale, come dispone la norma di riferimento (articolo 2, comma 1, lettera b2), Dm 19 febbraio 2007) la quale individua gli impianti parzialmente integrati nei “moduli fotovoltaici installati su tetti, piani e terrazze di edifici e fabbricati…”.

In sostanza, l’istante chiede un parere in merito alla possibilità di considerare come connesso all'attività agricola anche il secondo impianto fotovoltaico, al pari e in aggiunta al primo, già esistente e connesso, potendo così determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica applicando il coefficiente di redditività del 25% al fatturato di vendita dell'energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti, per la parte eccedente la franchigia di 260mila kWh e al netto della tariffa incentivante, come previsto dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005.

L’accennata conclusione dell’Agenzia trae spunto dalla circolare n. 32/2009, la quale, nel fornire indicazioni in ordine alla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica, ha precisato che sebbene tale produzione prescinda dalla coltivazione del fondo (bosco o allevamento di animali), trattandosi di attività agricola “connessa”, presuppone, comunque, un collegamento con l'attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in catasto (siti nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti) con attribuzione di reddito agrario.
Nello stesso documento di prassi, sono stati individuati, sulla base di indicazioni fornite dal ministero delle Politiche agricole e forestali, i criteri di connessione con l'attività agricola che consentono di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l'attività agricola stessa. Tali criteri prevedono, in primo luogo, che la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva si considera in ogni caso connessa all'attività agricola.
Viceversa, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei requisiti prima elencati.

Riguardo alla possibilità di considerare come connesso all’attività agricola il reddito derivante da due diversi impianti fotovoltaici installati all'interno del fondo agricolo della società istante, la richiamata circolare non ha indicato limiti al numero di requisiti da soddisfare per provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia da fotovoltaico.
Ne consegue che, in presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti di cui alle citate lettere a), b) e c) della circolare 32/2009 e nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di produzione di energia (cfr Cassazione, sentenza n. 66/2015), sia possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso.
 
In definitiva, l’istante potrà determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica beneficiando dell'applicazione al fatturato di vendita dell'energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti del coefficiente di redditività del 25%, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 423, della legge n. 266/2005.

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