Il funzionario/agente europeo trasferito in Italia ma fiscalmente residente in Belgio non deve dichiarare i redditi percepiti all’estero e non è tenuto agli adempimenti Ivafe né a quelli in materia di monitoraggio fiscale. Il principio vale anche per la moglie, sempre che non abbia svolto una propria attività professionale. Questo perché l’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dispone che “Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia paese dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente che si trovino nel territorio dello stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale stato”.
Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con le risposte, n. 7 e n. 5 del 19 settembre 2018, alle istanze di interpello presentate, rispettivamente, da un funzionario/agente della Commissione europea e dal suo coniuge, che nel mese di maggio 2017 hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia, pur mantenendo il domicilio fiscale in Belgio. I due, l’anno scorso, hanno prodotto soltanto redditi da lavoro dipendente prestato in Belgio e lì hanno posseduto conti correnti; in quel Paese, inoltre, hanno già presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2017.
Ritengono che il Protocollo sui privilegi e le immunità Ue prevalga sull’accordo Italia-Belgio per evitare la doppia imposizione, con conseguente venir meno degli obblighi di presentazione in Italia della dichiarazione dei redditi belgi, di pagamento dell’Ivafe e di compilazione del quadro RW.
L’Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata dagli interpellanti.
Infatti, benché i due contribuenti risiedano in Italia dal 26 maggio 2017 (quindi, per la maggior parte del periodo d’imposta 2017) e, in base all’articolo 2 del Tuir, siano soggetti passivi Irpef, secondo le disposizioni contenute nel Protocollo sui privilegi e le immunità Ue, devono considerarsi ex lege fiscalmente residenti in Belgio ai fini “dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni”.
Ne consegue che, ai fini delle imposte sui redditi, vanno considerati fiscalmente non residenti in Italia e qui tenuti a dichiarare soltanto gli eventuali redditi prodotti nel territorio nazionale.
Per lo stesso motivo (assenza del requisito soggettivo), sono esonerati dagli adempimenti Ivafe in relazione ai conti correnti e ai prodotti finanziari detenuti all’estero. Infatti, tale imposta è dovuta per le attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia.
Ugualmente, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW del modello Redditi sul monitoraggio fiscale, in quanto tale disciplina (articolo 4 del Dl 167/1990) si applica alle persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, “detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”.
Una precisazione in più per il coniuge: i principi espressi sono applicabili a condizione che la contribuente non abbia esercitato una propria attività professionale. Viceversa, andrà considerata fiscalmente residente in Italia e dovrà dichiararvi il reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti, nonché effettuare gli adempimenti in materia di Ivafe e di monitoraggio fiscale.
Funzionario/agente Ue e coniuge
residenti in Italia, non fiscalmente
In base al protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, i contribuenti ex Aire rientrati nel nostro Paese sono da considerare ancora domiciliati nello Stato di provenienza
