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Normativa e prassi

Fuori dal “gruppo” i crediti Iva
chiesti ante-procedura e poi negati

Le eccedenze maturate prima dell’adesione al regime, recuperabili solo tramite compensazione, non possono essere trasferite nella liquidazione unitaria della compagine

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 18 febbraio, scioglie alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, chiarendo che il credito dell’imposta sul valore aggiunto chiesto a rimborso dalle società prima del 2008 e prima dell’adesione alla speciale procedura, se rifiutato dall’ufficio con provvedimento di diniego successivo a tale data per mancanza dei presupposti, non può essere riportato nelle proprie liquidazioni periodiche e, conseguentemente, trasferito al gruppo.
 
Il quadro normativo di riferimento
L’Amministrazione finanziaria, nel fornire i chiarimenti oggetto della risoluzione, ha dovuto coordinare la normativa speciale che disciplina la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo con la previsione contenuta nell’articolo 1 del Dpr 443/1997, riguardante la disciplina del computo in detrazione dei crediti non ammessi al rimborso.
 
In particolare, detta norma prevede che laddove l’Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato la richiesta di rimborso di un credito Iva, emetta un provvedimento di diniego per mancanza dei presupposti richiesti dall’articolo 30 del Dpr 633/1972, riconoscendo, contestualmente, la spettanza del credito, quest’ultimo può essere computato in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla notificazione del provvedimento dell’ufficio ovvero nella dichiarazione annuale; nel caso di proposizione del ricorso avverso il predetto provvedimento, il credito può essere portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.
 
Il dubbio interpretativo riguarda l’applicabilità di tale disposizione anche a una società che partecipa alla liquidazione Iva di gruppo e che abbia presentato l’istanza di rimborso, poi oggetto del provvedimento di diniego, antecedentemente l’ingresso nella procedura liquidatoria e, comunque, prima del 2008. In particolare, il dubbio è se tale società possa far confluire il credito in questione nelle proprie liquidazione periodiche e, conseguentemente, nel gruppo.
Il problema si è posto poiché, a partire dal 2008, l’articolo 1, comma 63, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), ha derogato ai principi generali in tema di liquidazione dell’Iva di gruppo, disponendo l’intrasmissibilità alla compagine del credito Iva maturato, nel periodo d’imposta precedente, da coloro che partecipano per la prima volta alla procedura in questione.
Tale eccedenza, infatti, resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata, che dovrà utilizzarla al di fuori della procedura del gruppo, sia nel primo che negli anni successivi al suo ingresso, secondo le regole applicabili ordinariamente ai soggetti non facenti parte di un gruppo societario (cfr risoluzione n. 4/Dpf del 14 febbraio 2008).
 
Occorreva, dunque, chiarire se l’eccedenza di credito maturata prima dell’ingresso nel gruppo e chiesta a rimborso antecedentemente al 2008 fosse liberamente trasferibile al gruppo stesso, al verificarsi della circostanza che ne fosse riconosciuta l’utilizzabilità successivamente a tale data.
 
L’interpretazione dell’Agenzia
In linea con i precedenti di prassi in materia, la risoluzione 21/2014 ha chiarito che “anche l’eccedenza IVA chiesta a rimborso in anni precedenti al 2008 ed all’ingresso nella procedura e computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio successivamente alla predetta data, incontra il limite del citato articolo 1, comma 63, della legge n. 244 del 2007, nel senso che detta eccedenza non può confluire nelle liquidazioni IVA della società che l’ha maturata finché la stessa partecipa alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo”.
Ciò in quanto, come previsto dal comma 64 dell’articolo 1, della legge 244/2007, la disposizione in questione si applica a partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all’anno 2008. Il legislatore, quindi, non ha attribuito rilievo al periodo di maturazione delle eccedenze, ma ha esclusivamente denegato il trasferimento del credito maturato prima dell’ingresso nella compagine societaria a partire dalla liquidazione di gruppo relativa al 2008, con la conseguenza che la preclusione opera per tutte le liquidazioni di gruppo effettuate a partire da tale momento.
 
Gli adempimenti dichiarativi
Da ultimo, la risoluzione fornisce chiarimenti in merito agli aspetti dichiarativi da porre in essere, precisando che, tra le novità del modello di dichiarazione Iva 2014 per l’anno d’imposta 2013, è stato inserito il campo 2 del rigo VL8 nel quale indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti e non ammesso dall’ufficio, al fine di evitare che lo stesso sia trasferito al gruppo.
Coerentemente, le medesime istruzioni inibiscono la compilazione del rigo VL27 della dichiarazione, concernente il “credito chiesto a rimborso in anni precedenti e computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio”, ai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione “collettiva” per l’intero anno d’imposta, rinviando, a tal fine, alla compilazione del rigo VL8.
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