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Normativa e prassi

Fuori dal pro-rata solo le attività con "limitatissimo" impiego di lavoro, beni e servizi

Nel computo della percentuale di detraibilità le operazioni di finanziamento non considerabili accessorie

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Le concessioni di finanziamento che non si limitano a un mero scambio di corrispondenza ma implicano, in ragione del loro impegno finanziario, un'attività più complessa e un'organizzazione ad hoc per la gestione dei risultati non possono considerarsi attività esenti di tipo accessorio rispetto al business principale dell'impresa. L'Iva sui relativi acquisti è perciò indetraibile e i corrispettivi conseguiti nell'ambito di queste operazioni vanno inclusi nel calcolo del pro-rata di detrazione. Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 305/E del 21 luglio, in risposta all'interpello di una società che intende finanziare le altre compagini del gruppo cui appartiene. Nel dettaglio, l'impresa vuole sapere se i corrispettivi relativi alle operazioni di finanziamento rientrano nel calcolo della percentuale di detraibilità Iva o se, invece, può escluderle dal computo del pro-rata di detrazione perchè da considerare accessorie.

La società finanziatrice ritiene che l'operazione in esame possa essere esclusa dal calcolo della percentuale di detraibilità perché, secondo la sua idea, si configura come un'attività che richiede un impiego molto limitato di lavoro, beni e servizi e può essere considerata accessoria a quella principale dell'impresa. In questa chiave di lettura, l'istante pensa che non sia necessario separare l'attività industriale da quella finanziaria e che l'Iva assolta sugli acquisti possa essere considerata interamente detraibile.

L'Agenzia non è d'accordo con la soluzione prospettata. Non ritiene infatti soddisfatta la condizione di "accessorietà" prevista dal decreto Iva per poter escludere le operazioni esenti dal calcolo del pro-rata. A tal proposito, le Entrate richiamano il disposto del Dpr 633/1972 sull'Iva (articolo 19-bis, comma 2), che precisa i tre casi in cui le operazioni esenti restano fuori dal conto della percentuale di detraibilità: non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo, sono effettuate nell'ambito di un'attività occasionale, sono accessorie alle operazioni imponibili.

L'Agenzia ricorda poi alcune pronunce della Cassazione e della Corte di giustizia Ue in relazione alle condizioni da soddisfare per essere "dentro o fuori" dal calcolo del pro-rata. In particolare, la Suprema corte ha puntualizzato che rientrano tra le attività proprie non solo gli atti che esprimono tipicamente il raggiungimento del fine societario, ma anche gli atti ulteriori che rappresentano uno strumento normale e non solo occasionale per conseguire l'obiettivo produttivo, "mentre sono escluse quelle attività che, pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria d'impresa".
Proprio sul vincolo dell'accessorietà si è pronunciata anche la Corte di giustizia (sentenza dell'11 luglio 2006), sottolineando la ratio che sottende l'eventuale esclusione di alcune operazioni esenti dal calcolo del pro-rata. L'intento è raggiungere "la perfetta neutralità garantita nel sistema comune Iva". Ne deriva che possono essere escluse dal computo anche quelle operazioni finanziarie che richiedono un impiego "limitatissimo" di beni e servizi soggetti a Iva, per evitare che venga falsato il calcolo della detrazione.

A questo proposito, l'Agenzia puntualizza che la concessione di finanziamento in esame non sembra sia effettuata con un limitatissimo impiego di lavoro, beni e servizi. Sia le caratteristiche dell'operazione che le sue modalità di svolgimento inficiano il requisito di accessorietà e occasionalità dell'attività, visto che quest'ultima non si esaurisce in un mero scambio di corrispondenza, ma piuttosto implica un impegno finanziario considerevole che sembra costringere l'azienda a "organizzarsi" concretamente per gestire il raggiungimento di risultati attesi.
Ne deriva che l'attività si configura come separata e autonoma rispetto alla principale, e non accessoria alla stessa. Perciò l'Iva sugli acquisti a essa afferenti è indetraibile e i corrispettivi conseguiti nell'ambito dei finanziamenti vanno computati nel calcolo del pro-rata di detrazione.

La società, peraltro, potrà separare l'attività industriale da quella finanziaria (articolo 36-bis del Dpr 633/1972), con imputazione specifica a ciascuna di esse dell'Iva relativa agli acquisti.
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