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Normativa e prassi

Fusione e riporto delle perdite:
precisazioni sul test di vitalità

I costi sostenuti da un’impresa neo costituita, in assenza delle autorizzazioni per il proprio core business, non sono l’effetto di un’attività di svuotamento di una bara fiscale

Con il principio di diritto n. 6, l’Agenzia delle entrate, sollecitata da un’istanza di interpello, interviene sulla tematica del riporto delle perdite nell’ipotesi di realizzazione di una fusione societaria (il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione riguarda, in particolare, una fusione per incorporazione).
 
L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che il Tuir, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del commercio delle “bare fiscali” condiziona il riporto delle perdite ante fusione al rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi in capo alle società cui le perdite si riferiscono. Tra questi parametri rientra anche il “test di vitalità”, finalizzato a verificare che la società fusa o incorporata non sia stata volutamente depotenziata nel periodo precedente alla fusione (articolo 172, comma 7, Tuir).
 
Nel caso in esame, prosegue l’Agenzia, le perdite della società incorporata (che si intendono riportare) non si configurano come l’effetto di un’attività di “svuotamento” o “depotenziamento” di una bara fiscale, ma derivano da costi sostenuti nell’esercizio dell’ordinaria attività di gestione di un’impresa neo costituita, che non ha ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie per lo sviluppo del proprio core business.
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