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Normativa e prassi

Fusione senza “disallineamenti”? Inapplicabile il regime sostitutivo

Non affrancabili i plusvalori latenti sui beni dell’incorporata anche se attestati da apposita perizia di stima

Non può avvalersi del regime dell’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 172, comma 10-bis, del Tuir, la società che contabilizzi un’operazione di fusione sulla base delle indicazioni fornite dal documento dell’Associazione italiana revisori, sul trattamento contabile delle business combinations of entities under common control nel bilancio d’esercizio e in quello consolidato (Assirevi, Opi n. 1), per ottenere il riconoscimento fiscale dei plusvalori latenti riferiti ai beni della società incorporata, e imputati, nel bilancio della incorporante, a rettifica del patrimonio netto (in apposita riserva negativa di ammontare pari al disavanzo di fusione).

A tale conclusione è pervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 124/E del 6 dicembre, sulla base del dato letterale della norma contenuta nel comma 2-ter dell’articolo 176 del Tuir, richiamato dal comma 10-bis dell’articolo 172 – che consente di dare rilievo alle differenze, originate da operazioni di fusione, tra i “maggiori valori iscritti in bilancio”dei beni ricevuti dalla società incorporante (o risultante dalla fusione) e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso) – e della considerazione per cui il regime dell’imposta sostitutiva è stato introdotto, al pari di altri interventi della legge finanziaria 2008, per eliminare i disallineamenti tra valori contabili e fiscali, nell’ottica del rafforzamento del cosiddetto “principio di derivazione” e della conseguente semplificazione degli adempimenti (questa la ratio che emerge dalla relazione al Dm 25 luglio 2008, che ha dato attuazione al predetto regime).

La tesi sostenuta dal contribuente porterebbe, invece, all’esito opposto di generare disallineamenti tra valori contabili e fiscali, per effetto dell’affrancamento, e alla conseguente necessità di operare variazioni extracontabili in dichiarazione dei redditi.

Il caso è quello di una fusione per incorporazione di una società interamente controllata da parte di un’altra che adotta, nella redazione del proprio bilancio d’esercizio, i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).
Trattandosi di un’operazione tra società “soggette a comune controllo” – che non configura un’acquisizione in senso economico, bensì una mera riorganizzazione della struttura societaria tra imprese riconducibili al medesimo gruppo economico (business combination of entities under common control) – è priva dei requisiti per poter essere rilevata applicando il cosiddetto “metodo dell’acquisto”, previsto dall’Ifrs 3, e non trova, nel sistema degli standard internazionali, un principio che ne delinei le modalità di rappresentazione contabile.

La società incorporante ha, pertanto, fatto riferimento al documento Assirevi, Opi n. 1, in base al quale la differenza positiva tra il valore della partecipazione annullata e quello del patrimonio netto contabile della società incorporata (cosiddetto “disavanzo da annullamento” che, in base ai principi contabili nazionali, deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo della società incorporata e, per la differenza, ad avviamento, come previsto dall’articolo 2504-bis del codice civile) deve essere – per ragioni di prudenza – stornata da parte della società risultante dalla fusione (l’incorporante), tramite una rettifica in diminuzione del proprio patrimonio netto.

In base alle modalità di rappresentazione contabile dettate dal documento appena descritto, i plusvalori latenti sui beni della società incorporata non vengono iscritti nel bilancio della società incorporante, imputandoli ai singoli cespiti ai quali si riferiscono.
Per effetto dell’operazione straordinaria non emergono, quindi, differenze tra valori contabili e fiscali, “disallineamenti” che, proprio attraverso il regime dell’imposta sostitutiva, di cui al comma 10-bis dell’articolo 172 del Tuir, il legislatore fiscale ha inteso eliminare.

In conclusione, con la risoluzione odierna, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto non affrancabili i plusvalori latenti sui beni della società incorporata, non imputati agli stessi, nel bilancio dell’incorporante, in base alle indicazioni contenute nel documento Opi n. 1, anche nel caso in cui l’esistenza di plusvalori “effettivi” sui singoli cespiti facenti parte del patrimonio della stessa incorporata venga attestata tramite apposita perizia di stima.
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