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Normativa e prassi

Fusione under common control:
sostitutiva se c’è disallineamento

In tal caso l’operazione straordinaria può configurare un presupposto per l’accesso al regime dell’affrancamento dei maggiori valori iscritti nel bilancio dell’incorporante

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Nella misura in cui una fusione tra entità under common control comporti il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa può costituire presupposto per il riallineamento previsto dall’articolo 15, commi 10 e seguenti, Dl 185/2008, mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva sui valori residui netti al momento della fusione con le modalità e le tempistiche ivi disciplinate. È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate nelle risposte 59 e 60.
 
Quesito
Le istanze di interpello rivolte all’Amministrazione riguardano la possibilità di beneficiare dell’affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di un’operazione di fusione per incorporazione. In particolare, la disposizione normativa rispetto alla quale le società istanti hanno ravvisato “condizioni di obiettiva incertezza” in ordine alla relativa applicazione è l’articolo 15, comma 10, Dl 185/2008.
I casi prospettati riguardano una fusione per incorporazione attuata nell’ambito di uno stesso gruppo da una società nei confronti di società partecipate. Per effetto della fusione l’incorporante annullerà le proprie partecipazioni nelle incorporande e non modificherà il proprio oggetto sociale.
L’incorporante adotta i principi contabili Ias/Ifrs e, trattandosi di un’operazione definibile quale business combination involving entities under common control, la contabilizzazione seguirà le indicazioni contenute nei Documenti Assirevi Opi n. 1 e n. 2.
A seguito dell’operazione straordinaria, l’incorporante iscriverà nel proprio bilancio una “Lista clienti” avente un determinato valore netto contabile, con il relativo “Fondo imposte differite”, in quanto già iscritta nel bilancio consolidato della controllante. Inoltre, in applicazione del principio di continuità dei valori, la “Lista” risulterà iscritta nel bilancio separato post-fusione dell’incorporante.
Le società istanti, quindi, chiedono conferma della possibilità di beneficiare dell’affrancamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 10, Dl 185/2008, dei maggiori valori (“Lista clienti”) iscritti in bilancio in seguito all’operazione straordinaria.
 
Risposta
In generale, i regimi di affrancamento previsti sia dal Tuir (articolo 176, comma 2-ter) sia dal Dl 185/2008 (articolo 15) consentono di dare rilievo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, alle differenze che derivano, anche a seguito di fusione, dai maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti dalla società incorporante (o risultante dalla fusione) e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso).
Tuttavia, in deroga alle disposizioni del Tuir, il comma 10 dell’articolo 15 prevede che “i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter” con le peculiari aliquote e modalità previste nel medesimo testo legislativo.
In entrambi i casi descritti nelle istanze di interpello, la “Lista clienti” rappresenta un asset emerso nel bilancio consolidato dell’incorporante in sede di acquisizione delle partecipazioni totalitarie nelle società incorporate.
La successiva prospettata incorporazione tra entità under common control comporta l’applicazione del principio di continuità dei valori (rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato), vista l’assenza di uno scambio con economie terze ovvero di un’acquisizione in senso sostanziale.
Orbene, sottolinea l’Agenzia, nella misura in cui la fusione tra entità under common control comporti, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa configurerebbe un presupposto per l’accesso al riallineamento di cui all’articolo 15, commi 10 e seguenti, mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva sui valori residui netti al momento della fusione con le modalità e le tempistiche ivi disciplinate.

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