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Normativa e prassi

Gas “leggero” per le manifatture. Agevolazione al passo con i tempi

L’individuazione delle imprese che possono beneficiare dell’Iva al 10% è influenzata anche da mutamenti socio-economici ed evoluzione tecnologica

Per stabilire se è possibile usufruire dell’aliquota l’Iva agevolata del 10% prevista per gli acquisti di gas a uso delle imprese manifatturiere, va verificato, in prima battuta, se l’attività esercitata rientra tra quelle indicate nei gruppi da IV a XV del decreto ministeriale. In caso negativo, occorrerà far riferimento alla classificazione Ateco 2007 per accertare se l’attività, in quanto rientrante nella sezione C, possa considerarsi manifatturiera (risoluzione n. 79/E del 25 marzo).
 
Una società produttrice di apparecchiature e componenti per le telecomunicazioni si è rivolta all’agenzia delle Entrate per sapere se, sugli acquisti di gas, si possa avvalere dell’Iva agevolata al 10%, così come previsto dal n. 103), della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.
L’azienda dichiara, a suffragio della propria posizione, che la sua attività principale consiste nella progettazione, realizzazione e installazione di sistemi di telecomunicazione per la trasmissione di voce e dati, e nella vendita di tali prodotti dopo averli adeguati alle esigenze del cliente. La società progetta fin dall’inizio l’impianto commissionato, realizzandone il software, assemblando software e hardware, prodotto da un subappaltante, e provvede all’installazione dell’apparecchiatura presso il richiedente. Lo stabilimento, presso il quale vengono prevalentemente prodotte le apparecchiature, consuma ogni anno quasi 2 milioni di metri cubi di gas.
 
In base agli elementi descritti, la società interpellante ritiene di poter essere considerata “impresa manifatturiera” e, come tale, di poter usufruire, per l’acquisto del gas, dell’aliquota agevolata. A tal fine, la società ricorda quanto definito dalla circolare 26/1985: per l’applicazione dell’agevolazione, “occorre fare riferimento al D.M. 29 ottobre 1974, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento, nel quale le imprese estrattive e manifatturiere sono quelle comprese nei gruppi da IV a XV”.
Ma l’elenco riportato dal decreto del 1974, ripreso e sostituito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, risulta - secondo l’istante - non più al passo coi tempi, dal momento che il mondo dell’impresa (in particolare, quella manifatturiera) ha subito in venti anni cambiamenti epocali. Un esempio per tutti è rappresentato proprio dai prodotti legati alla telefonia mobile e a Internet che, quando è stato emanato il decreto, erano scarsamente diffusi in Italia. Per questi motivi, la stessa Agenzia ha introdotto una nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) che include tra le attività manifatturiere, tra le altre, quella contraddistinta dal codice 26.30.29 (“fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni”) in cui la società stessa si identifica.
Da tutte queste argomentazioni l’impresa fa derivare il proprio convincimento in merito all’applicazione dell’Iva agevolata sull’acquisto di gas.
 
L’Agenzia, in via preliminare, puntualizza che non in sede di interpello può verificare la correttezza della classificazione dell’attività svolta dalla società e, di conseguenza, stabilire se sia o meno giusto il codice attività che la società si attribuisce.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’aliquota Iva da applicare, l’Amministrazione ricorda che la tabella A, parte III, n. 103), del Dpr 633/1972, prevede l’aliquota Iva del 10%, tra l’altro, alle cessioni di “energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili” e che il Dm 31 dicembre 1988 individua tra le imprese estrattive e manifatturiere (gruppi da IV a XV) quelle di costruzione di apparecchi di telecomunicazione (gruppo VII). L’Agenzia, inoltre, concorda con la società sul riferimento alla classificazione Ateco 2007 e fa presente che possono tornare utili per la qualificazione di una attività manifatturiera anche le note esplicative dell’Istat, in cui si specifica, tra l’altro, che le imprese manifatturiere possono lavorare direttamente i materiali, subappaltarne parte della lavorazione o anche l’intera lavorazione mantenendo la proprietà legale e i brevetti del prodotto, e che lo stesso montaggio dei componenti rientra nelle predette attività.
 
Le imprese, che in base alle indicazioni fornite si classificheranno come manifatturiere, per avvalersi dell’Iva al 10% sugli acquisti di gas (o energia elettrica), devono rilasciare alle società erogatrici una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che il gas (o l’energia elettrica) sono utilizzati nell’esercizio dell’impresa manifatturiera.
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