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Normativa e prassi

Gas medicinali = gas terapeutici e la bombola rimane con Iva al 4%

Non è cambiata la qualificazione tecnico scientifica dopo le recenti modifiche normative. Parola di Aifa

bombola di ossigeno
È corretto applicare l'aliquota Iva ridotta alle cessioni di bombole di gas medicinali, perché sono considerati miscele a uso terapeutico e quindi rientrano nei prodotti agevolati indicati al n. 32) della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr n. 633/1972.
È questa, in sintesi, la risposta che l'Agenzia delle Entrate dà, con la risoluzione n. 55/E del 22 giugno, a una ditta che fornisce tali prodotti a ospedali, farmacie e privati per pazienti in ossigenoterapia.

L'incertezza, in particolare, nasce dal dubbio sulla corretta qualificazione dei gas medicinali dopo le modifiche intervenute in materia con il Dlgs 219/2006 (in particolare, con l'articolo 6), che ha richiesto l'Autorizzazione per l'immissione in commercio (Aic) rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) anche per la vendita delle bombole in questione, abrogando l'articolo 14 del Dlgs 538/1992, che esonerava da tale richiesta le aziende produttrici di gas per uso terapeutico.

In base alla nuova procedura, l'ossigeno, il protossido di azoto e l'aria medicinale, chiede in pratica l'istante, devono essere qualificati medicinali, ed essere quindi soggetti all'aliquota del 10%, o possono continuare a beneficiare dell'aliquota del 4% quali "gas per uso terapeutico"?

Le Entrate rispondono dopo aver consultato l'Aifa circa l'esatta qualificazione dei gas medicinali.
L'Agenzia italiana del farmaco indica, innanzitutto, quali dei prodotti in esame siano già in possesso dell'Aic e quindi sottoposti al codice farmaceutico come medicinali, quali la stiano per ricevere e quali, pur non avendola, possono ancora essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2010 o fino al 31 dicembre 2011, ma fa un'ulteriore precisazione.
Osserva, infatti, che la qualificazione tecnico-scientifica dell'ossigeno e degli altri gas menzionati nel Dm 29 febbraio 2008 (attuativo dell'articolo 6 del Dlgs 219/2006) non ha subito modifiche: continuano a essere considerati "gas per uso terapeutico" pur appartenendo alla categoria dei medicinali ai sensi del Dlgs 219.

L'Agenzia delle Entrate, quindi, in base al parere tecnico espresso dall'Aifa, concorda con l'istante e ritiene corretto applicare l'Iva del 4% per la cessione di tali prodotti perché considerati "gas terapeutici", appartenenti alla categoria individuata al n. 32) della Tabella A, parte seconda, del Dpr 633/1972.
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