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Normativa e prassi

In Gazzetta il “decreto Aiuti ter”,
altre misure contro il caro energia

Prorogati e potenziati, per i mesi di ottobre e novembre, i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di gas e luce; bonus esteso anche ai contatori di potenza almeno pari a 4,5 kw

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Messo in campo, con il Dl 144/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre), un ulteriore pacchetto di norme con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere l’economia. Prezzi alla pompa scontati fino a tutto il mese di ottobre. In arrivo, a novembre, un’indennità di 150 euro per lavoratori, pensionati, disoccupati e titolari di reddito di cittadinanza. Esteso al quarto trimestre il bonus carburanti nel settore agricoltura e pesca. Previsti contributi straordinari per chi gestisce servizi di trasporto pubblico, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi sociosanitari e sociali alle persone disabili, per i cinema e i teatri, per le scuole paritarie, per i patronati. Slitta a fine ottobre la scadenza per aderire alla regolarizzazione degli indebiti utilizzi del bonus ricerca e sviluppo. Nell’ambito degli obiettivi previsti dal Pnrr, istituito un fondo ad hoc per incrementare la disponibilità di posti letto a favore degli studenti universitari fuori sede.

Articolo Contenuto
1 Bonus energetici alle imprese
Prorogati temporalmente e potenziati quantitativamente i contributi straordinari alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta: per quelle “energivore”, il bonus è pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il periodo luglio-settembre è stato al 25%); per le “gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%); per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (in questo caso, è anche ampliata la platea dei beneficiari, in quanto, precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW), il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il trimestre luglio-settembre è stato al 15%); per le imprese “non gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%). I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023 (a tale data viene prorogato anche il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi contributi spettanti per i consumi del terzo trimestre – articolo 6, Dl 115/2022). Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Infine, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia). Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus (inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l’importo maturato nel 2022; un provvedimento delle Entrate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, definirà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.
2 Bonus carburanti in agricoltura e pesca
Esteso al quarto trimestre 2022, con ampliamento del perimetro di applicazione, il credito d’imposta spettante alle imprese esercenti attività agricola e della pesca per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per la trazione dei mezzi impiegati in quelle attività. Il bonus è pari al 20% di quanto speso, al netto dell’Iva. Questa volta spetta anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica (codice Ateco 1.61) e anche per i carburanti utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Il credito: può essere sfruttato in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023; non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito; è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto; è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. L’agevolazione va fruita nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato. I beneficiari, entro il 16 febbraio 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l’importo maturato nel 2022; con un provvedimento delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, saranno definiti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.
3 Finanziamenti per i costi energetici
Prevista la concessione a titolo gratuito delle garanzie prestate da Sace Spa (articolo 15, Dl 50/2022) sui prestiti bancari alle imprese per il pagamento delle fatture derivanti dai consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. A tal fine, va documentato che sono state riconosciute condizioni economiche di maggior favore, ossia che il tasso d’interesse applicato al finanziamento non supera, al momento dell’erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei Btp di durata pari a quella del finanziamento stesso. Vanno rispettate le norme comunitarie in materia di regime “de minimis” definite dalla Commissione nel “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. L’ammontare garantito del finanziamento, in presenza di determinati requisiti, può essere elevato entro un importo non superiore a 25 milioni di euro. Per la stessa finalità, cioè la copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture energetiche emesse negli ultimi tre mesi del 2022, anche la garanzia del Fondo per le Pmi (articolo 2, comma 100, lettera a, legge 662/1996) su finanziamenti successivi alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti-ter” può essere concessa a titolo gratuito, nel rispetto delle medesime condizioni dettate per le garanzie Sace, nella misura massima dell’80% dell’importo.
4 Accisa e Iva su carburanti
Prolungate ancora una volta le misure di contrasto all’eccezionale rincaro dei prodotti energetici volte a contenere i prezzi dei carburanti, già prorogate fino al 17 ottobre dal Dm 13 settembre 2022 (vedi “Taglio delle imposte sui carburanti, il decreto con le misure agevolative”). È ora protratta fino al 31 ottobre 2022 la riduzione delle accise gravanti su benzina (478,40 euro per mille litri), oli da gas o gasolio usato come carburante (367,40 euro per mille litri), gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti (182,61 euro per mille chilogrammi) e gas naturale usato per autotrazione (zero euro per metro cubo). Identica proroga anche per l’applicazione dell’Iva al 5% sul gas naturale usato per autotrazione, ossia il metano. Entro il 10 novembre 2022, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno comunicare al competente ufficio delle Dogane i dati relativi ai quantitativi di prodotti interessati dagli “sconti” d’accisa giacenti nei serbatoi alla data del 30 ottobre; l’inadempimento o la comunicazione di dati incompleti o non veritieri sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro (articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995). Come già previsto in occasione delle analoghe misure adottate nei mesi scorsi, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, allo scopo di prevenire manovre speculative, potrà chiedere la collaborazione dei ministeri competenti per materia, di enti e organismi (Istat, Camere di commercio) nonché il supporto operativo della Guardia di finanza (articolo 1-bis, commi 5 e 6, Dl 21/2022).
 
6 Contributi per i servizi di trasporto
Stanziati altri 100 milioni di euro per riconoscere un contributo a fronte dell’incremento del costo, al netto dell’Iva, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario (il fondo, con dotazione di 40 milioni di euro per il secondo quadrimestre, è stato istituito dal “decreto Aiuti bis” - articolo 9, Dl 115/2022). Le modalità di attribuzione del contributo saranno definite da un decreto interministeriale, da adottare entro il 31 ottobre 2022.
7 Contributi per lo sport
Disposta l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, che gestiscono impianti sportivi e piscine. A tal fine, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022 le risorse dell’apposito fondo istituito dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 34, legge 178/2020). Con decreto da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter” saranno individuati modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo, criteri di ammissione, modalità di erogazione e procedure di controllo.
8 Contributi agli enti del terzo settore
Destinati 120 milioni di euro per l’anno 2022 al finanziamento di contributi a parziale ristoro dei costi sostenuti per l’energia elettrica e termica, nel terzo e quarto trimestre 2022, dagli enti del terzo settore e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale in favore di persone con disabilità. Il contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo del 2021. Un altro fondo, con dotazione di 50 milioni di euro, è istituito per riconoscere agli enti iscritti al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti (articolo 54, Dlgs 117/2017) nonché alle Onlus iscritte nella relativa anagrafe, non ricompresi nella misura precedente, un contributo straordinario in relazione ai maggiori oneri sostenuti nel 2022 per acquistare la componente energia e il gas naturale, calcolato in proporzione agli analoghi costi del 2021. I due contributi non sono cumulabili tra loro (lo sono, invece, con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non porti a superare il costo sostenuto), non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito. Un Dpcm, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, fisserà criteri e termini di presentazione delle istanze per l’attribuzione dei contributi, modalità di erogazione e procedure di controllo.
11 Contributi per cinema e teatri
Messi a disposizione 40 milioni di euro per il 2022 per limitare gli effetti dell’aumento dei costi energetici sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura. Un decreto del ministro della Cultura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, dovrà definire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
 12 Bonus trasporti
Incrementato di ulteriori 10 milioni di euro il fondo – istituito dal primo “decreto Aiuti” (articolo 35, Dl 50/2022) e già potenziato, da 79 a 180 milioni, dall’“Aiuti bis” (articolo 27, Dl 115/2022) – per l’erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono, pari al 100% della spesa da sostenere e, comunque, nel tetto di 60 euro, spetta alle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35mila euro, è personale e non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell’Isee. Le modalità di presentazione delle domande di accesso, la procedura di emissione dei buoni e le regole per rimborsare ai gestori dei servizi di trasporto pubblico i buoni utilizzati sono state disciplinate dal decreto interministeriale 29 luglio 2022 (vedi “Bonus trasporti del Dl Aiuti: fissato il termine per le istanze”).
 
13 Contributi alle scuole paritarie
Incrementati di 30 milioni di euro per l’anno 2022 i contributi destinati agli istituti scolastici paritari (articolo 1, comma 13, legge 62/2000). Obiettivo: fronteggiare le maggiori esigenze connesse all’eccezionale incremento del costo dell’energia.
14 Contributi per il settore del trasporto
Per limitare gli effetti economici derivanti dai rincari eccezionali dei carburanti, destinati 100 milioni di euro per l’anno 2022 al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci (85 milioni) e del settore dei servizi di trasporto di persone su strada (15 milioni). I criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse saranno definite, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, da un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”.
 15 Contributo per i patronati
Previsto il riconoscimento agli istituti di patronato di un contributo una tantum di 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, esistente alla data di entrata in vigore del Dl, a parziale compensazione dei costi sostenuti per le utenze di luce e gas. Per ottenerlo, gli interessati dovranno presentare istanza al ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’“Aiuti ter”.
18 Una tantum per i lavoratori dipendenti
Dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal “decreto Aiuti” ai titolari di reddito non superiore a 35mila euro (articolo 31, Dl 50/2022), arriva una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti. Questa volta, l’importo è di 150 euro e spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. La somma sarà erogata in via automatica dal datore di lavoro nello stesso mese di novembre, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti). L’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile né costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all’Inps (articolo 44, comma 9, Dl 269/2003).
 
  Una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
Una tantum automatica di 150 euro, nel mese di novembre, anche per i titolari di trattamenti pensionistici (inclusi pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento), con reddito Irpef 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20mila euro. L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, sequestrabile, pignorabile. La stessa somma di 150 euro spetta anche: ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità prevista dal primo “decreto Aiuti”, che, alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, hanno in essere uno o più rapporti di lavoro; a coloro che, per il mese di novembre 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi o DisColl; a coloro che nel 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021; ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con contratti attivi alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, iscritti alla Gestione separata dell’Inps e con reddito 2021 derivante dai quei rapporti non superiore a 20mila euro; ai lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato di una delle indennità previste dai decreti “Sostegni” (articolo 10, commi da 1 a 9, Dl 41/2021) e “Sostegni-bis” (articolo 42, Dl 73/2021); ai collaboratori sportivi già beneficiari di misure di sostegno riconosciute da provvedimenti emergenziali anti Covid (articolo 32, comma 12, Dl 50/2022); ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e hanno reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20mila euro; ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20mila euro; ai beneficiari dell’una tantum di 200 euro prevista dal Dl 50/2022, articolo 32, commi 15 (lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile) e 16 (incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro); ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, sempre che nessun componente percepisca una delle indennità una tantum.
20 Una tantum per i lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’Inps o alle casse di previdenza private, la nuova misura di sostegno rappresenta un’integrazione del primo bonus di 200 euro (articolo 33, Dl 50/2022), per il quale ancora non è stato pubblicato il decreto attuativo. A quell’importo vengono ora aggiunti altri 150 euro, a condizione che il richiedente abbia avuto un reddito complessivo 2021 non superiore a 20mila euro.
21 Recupero prestazioni indebite
Rinviato il recupero delle prestazioni pensionistiche e assistenziali che, a seguito della verifica dei requisiti reddituali, risultano indebitamente percepite (articolo 13, comma 2, legge 412/1991, in relazione al periodo d’imposta 2020; articolo 35, comma 10-bis, Dl 207/2008, con riferimento all’anno 2019): sarà avviato entro il 31 dicembre 2023.
25 Nuovo housing universitario
Istituito fino al 2026 un fondo, con dotazione di 660 milioni di euro, per accrescere la disponibilità di posti letto per studenti universitari fuori sede, individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio o di quelle di merito. Con le risorse stanziate sarà assicurato il corrispettivo (o parte di esso) relativo ai posti letto presso alloggi o residenze, selezionati da una commissione istituita presso il Miur, per i primi tre anni dalla loro effettiva fruibilità; tali somme, con decorrenza dall’anno d’imposta 2024, non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile Irap. In aggiunta: i redditi derivanti dalla messa a disposizione dei posti letto non concorrono a formare il reddito né la base imponibile Irap nella misura del 40%, a condizione che rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall’immobile; gli atti riguardanti tali immobili sono esenti dalle imposte di bollo e di registro; ai soggetti selezionati spetta un credito d’imposta pari all’Imu versata per gli immobili in questione, utilizzabile in compensazione. È prevista l’emanazione di un Dm attuativo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’“Aiuti ter”. Inoltre, l’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
38 Riversamento bonus ricerca e sviluppo
Slitta di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, il termine per la presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 (articolo 5, commi da 7 a 12, Dl 146/2021 – vedi “Collegato fiscale 2022 - 2: sanatoria per il bonus R&S”). La richiesta va trasmessa all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello approvato con provvedimento 1 giugno 2022 (vedi “Eccesso bonus ricerca e sviluppo: pronte le regole per il riversamento”). Non cambia, invece, la scadenza per riversare le somme indebitamente fruite: per beneficiare della non applicazione di sanzioni e interessi, bisognerà provvedervi, senza possibilità di avvalersi della compensazione, entro il 16 dicembre 2022. Il pagamento potrà anche essere frazionato in tre rate annuali di pari importo: sulla seconda e sulla terza, in scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024, saranno dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dal 17 dicembre 2022.
40 Semplificazioni per pubblici esercizi
Prorogata fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato, l’applicazione della norma del “decreto Ristori” secondo la quale, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili (dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) allo scopo di favorire il rispetto delle misure di distanziamento, gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande non sono tenuti ad acquisire preventivamente le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e non sono obbligati al limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione (articolo 9-ter, comma 5, Dl137/2020).
 
41 Riforma del Registro internazionale
Estese alle navi iscritte nei registri degli Stati Ue o dello Spazio economico europeo o battenti bandiera di tali Stati adibite a traffici commerciali internazionali, in relazione alle attività di trasporto marittimo o a quelle assimilate, le agevolazioni fiscali e contributive spettanti alle navi iscritte al Registro internazionale (articoli 4, 6 e 9-quater, Dl 457/1997). La disposizione fa seguito alla decisione C(2020)3667 final dell’11 giugno 2020 della Commissione europea che, nel prorogare la compatibilità della norma con il mercato interno, l’ha però vincolata al riconoscimento dei benefici anche alle imprese di navigazione residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia.
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