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Normativa e prassi

Gestione applicativa di un software:
non genera bonus ricerca e sviluppo

Le attività intraprese, pur presentando delle varianti rispetto alle alternative esistenti sul mercato, si basano sull’utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse nel settore di appartenenza

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Gli investimenti ammessi al credito d’imposta R&S devono tradizionalmente riguardare attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”. È escluso dal beneficio il progetto finalizzato a incrementare l’efficienza della gestione dei flussi di lavoro e migliorare la formazione del personale, trattandosi di “innovazione di processo”.
Con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate interviene nuovamente sul tema del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013, affrontando l’aspetto della corretta individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione. L’occasione per ritornare sull’argomento è fornita da un’istanza di interpello, nella quale si chiede all’Amministrazione finanziaria di valutare l’ammissibilità al beneficio di un progetto d’investimento avente a oggetto attività ascrivibili in senso ampio alla gestione applicativa di un software.
 
Il documento di prassi, in linea con il parere tecnico di competenza del ministero dello Sviluppo economico, precisa che dette attività non rientrano tra quelle di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti dell’applicazione del credito d’imposta, in quanto, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basano, comunque, sull’utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l’impresa.
 
In altri termini, le attività intraprese dalla società, pur rappresentando investimenti innovativi, funzionali, se non necessari, per l’efficientamento dei processi di produzione dei servizi dalla stessa realizzati, si sostanziano nell’applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si ricollegano, in senso ampio, alla “digitalizzazione” dei processi di produzione.
Tali devono considerarsi, in particolare, gli investimenti effettuati dalla società per la realizzazione di “...un sistema informatico condiviso cross-department per la gestione e l'allineamento delle informazioni e dei documenti in tempo reale in un contesto caratterizzato dalla generazione continua di informazioni necessarie allo svolgimento delle attività core, anche da parte di diversi reparti aziendali...”.
 
Secondo il suddetto parere tecnico, tali investimenti sono più propriamente inquadrabili nella categoria “innovazione di processo” e, in quanto tali, non sono agevolabili agli effetti della disciplina del credito di imposta.
 
L’esclusione delle “innovazioni di processo” dall’ambito di applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo è stata di recente ribadita dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 46/2018, in riferimento a una fattispecie caratterizzata per il fatto che le attività e le spese per le quali veniva richiesta l’ammissione al beneficio consistevano essenzialmente nell’introduzione e nell’applicazione, da parte dell’impresa istante, di numerose tecnologie e immobilizzazioni tecniche d’avanguardia, ma già ampiamente diffuse e disponibili anche nel settore di riferimento.
 
Infatti, il ministero dello Sviluppo economico, richiamando anche la citata risoluzione. ritiene che le attività oggetto d’interpello non siano riconducibili alle attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” tradizionalmente ammissibili al credito di imposta in argomento.
 
Al riguardo, la risoluzione 46/E riconduceva le stesse attività, anche per quanto riguarda la parte software, tra quelle direttamente realizzative di un programma di investimenti in beni strumentali materiali e immateriali direttamente impiegati nel processo produttivo dell’impresa ancorché costituenti investimenti innovativi per l’impresa stessa.
 
Secondo il ministero dello Sviluppo economico, deve ritenersi che la regola interpretativa affermata nella risoluzione 46/2018 assuma valenza di principio generale e, dunque, pur nella considerazione della diversità degli elementi di fatto, sia applicabile, mutatis mutandis, anche nel caso ora prospettato.
 

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