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Normativa e prassi

Per la gestione degli asili nidoribadita l'oggettività dell'esenzione Iva

Le prestazioni non rientrano tra le operazioni socio-sanitarie per le quali le cooperative sociali possono applicare l'aliquota del 4%

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60 del 9 aprile ha chiarito il regime Iva applicabile al servizio concernente la gestione globale di un asilo nido effettuato da una cooperativa sociale sulla base di un contratto di appalto stipulato con un Comune.
Al riguardo è stato precisato che al corrispettivo inerente la gestione di un asilo nido comunale, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto erogatore, si rende applicabile l'esenzione dall'Iva, ai sensi dell'articolo 10, punto 21), del Dpr n. 633 del 1972.

La risoluzione apporta un contributo chiarificatore circa l'effettivo trattamento Iva da riservare alle suddette prestazioni effettuate da soggetti (cooperative sociali) che realizzano congiuntamente dei servizi specifici (assistenziali ed educativi) disciplinati dalla normativa Iva tra quei servizi che possono beneficiare sia dell'aliquota ridotta del 4 per cento che dell'esenzione dal tributo.
In effetti, la problematica posta dalla cooperativa interpellante nasce dalla circostanza che essa, avendo già optato per il regime di assoggettamento a Iva del 4 per cento alle prestazioni educative e socio-sanitarie, ha ritenuto di continuare ad applicare il medesimo regime anche al corrispettivo relativo al suddetto contratto avente per oggetto la gestione globale dell'asilo nido, in quanto esso concretizzerebbe, in primo luogo, servizi di natura educativa.

L'incertezza nasce dalla diversa interpretazione che viene fornita dagli operatori del settore, in particolare cooperative sociali, a disposizioni solo apparentemente simili. Nel caso in esame, è stata applicata l'aliquota del 4 per cento prevista dal numero 41-bis), parte seconda, della tabella A allegata al Dpr n. 633 del 1972, il quale ricomprende tra i servizi che possono beneficiare della suddetta aliquota ridotta anche quelli "socio-sanitari ed educativi" rivolti, tra gli altri, ai minori.
A supporto di questa tesi sembrerebbe esserci, da parte della cooperativa, un'interpretazione in base alla quale il servizio educativo viene ritenuto svolto in via principale ad altri meramente accessori, in modo da giustificare una parvenza di gestione complessiva dell'asilo nido.

Con la risoluzione n. 60/E, l'Agenzia non ha condiviso una simile impostazione; infatti, si è inteso, in particolare, chiarire che, dal punto di vista dell'ordinamento che disciplina l'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni che contraddistinguono la gestione globale di un asilo nido vengono ricondotte nell'articolo 10 del richiamato Dpr n. 633 del 1972, ossia nell'ambito dell'esenzione dal tributo, mentre, per le specifiche prestazioni educative effettuate nei confronti dei minori e rese da cooperative, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto, è prevista l'applicazione dell'Iva nella misura ridotta del 4 per cento.
Detto orientamento, oltre che in linea con le disposizioni comunitarie, appare del tutto coerente; infatti, in caso contrario la stessa disposizione esentativa (articolo 10, n. 21) risulterebbe del tutto svuotata di contenuto, in quanto, comunque, le prestazioni educative vengono rese nei confronti dei minori. La stessa circostanza che spesso viene addotta per cui l'esenzione rimarrebbe valida se le prestazioni educative siano rese nei confronti di altri soggetti diversi dai minori, non avrebbe alcun significato, in considerazione del fatto che le prestazioni educative insieme ad altre di tipo accessorio che tendono a caratterizzare "la gestione globale di un asilo nido" sono in ogni caso rivolte a minori.

Peraltro, con la risoluzione in esame, si è ribadito un indirizzo implicito già nella precedente n. 39/E del 16 marzo scorso, in base alla quale, in presenza di specifiche prestazioni educative, le stesse non possono configurarsi caratterizzanti la gestione globale di un asilo nido, bensì devono considerarsi in maniera del tutto separata e distinta; inoltre, viene confermato un orientamento più volte formulato circa l'oggettività della disposizione di esenzione sopra richiamata (articolo 10, n. 21), in considerazione della circostanza che non assume alcuna rilevanza la natura giuridica del soggetto che svolge il servizio.

Invero, le considerazioni sopra richiamate non potevano suffragare il comportamento della cooperativa sociale in merito alla circostanza che, comunque, andava rispettata la scelta da essa operata all'inizio del periodo di imposta, per cui, avendo optato per il regime del 4 per cento per le operazioni educative e socio-assistenziali rese nell'anno solare (periodo di imposta), non era nella condizione di poter mutare il regime per le prestazioni inerenti la gestione globale dell'asilo comunale.
Infatti - ricorda l'Agenzia nella risoluzione in commento - la circolare n. 168 del 1998 ha espressamente previsto per le cooperative sociali la possibilità di avvalersi, nell'effettuazione di alcune prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo, di un regime (sia esso del 4 per cento o di esenzione) per un intero periodo di imposta, o, più precisamente, non può avvalersi nel corso del medesimo anno di imposta delle disposizioni di esenzione di cui all'articolo 10, n. 27-ter) relativamente alle prestazioni socio-sanitarie, e n. 20) per quanto concerne le prestazioni educative.

Detto richiamo conferma la risposta formulata con la risoluzione n. 60/E; infatti, l'Amministrazione finanziaria ha previsto che la cooperativa sociale che svolge servizi socio-sanitari ed educativi (da non confondersi con la gestione globale di una casa di riposo o di un asilo) è tenuta a scegliere, non tanto tra l'articolo 10, n. 21) e il regime del 4 per cento, bensì tra il regime di esenzione previsto ai n. 27-ter) e 20), che contemplano le specifiche prestazioni socio-sanitarie ed educative, e il regime del 4 per cento.
Sostanzialmente, quando si è in presenza di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto specifiche prestazioni di servizi socio-sanitarie ed educative, rese da cooperative sociali, si rendono applicabili le singole disposizioni dove le stesse prestazioni sono espressamente richiamate; in caso contrario, ossia quando oggetto dell'appalto è la gestione globale di un asilo o di una casa di riposo, risulta applicabile unicamente la disposizione di esenzione di cui al richiamato articolo 10, n. 21).
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