Per usufruire della chance, gli interessati dovevano inviare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il 31 gennaio scorso, un’apposita dichiarazione di impegno all’emersione e versare, contestualmente, la somma di 10mila euro, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata. Nella domanda, inoltre, il bookmaker si impegnava a sottoscrivere, entro il 28 febbraio, il disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall’Agenzia, recante condizioni e termini coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione.
Dunque, per chi vuole mettersi in regola e versare l’imposta unica, la risoluzione 28/E del 18 marzo 2015 istituisce i codici tributo “5382” e “5383”, quest’ultimo riservato alle somme di competenza della regione Sicilia.
Nell’F24, i codici tributo trovano la loro giusta collocazione nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Vanno poi indicati (lasciando vuoti i campi “codice ufficio” e “codice atto”):
- nel campo “ente”, la lettera “M”
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di domicilio fiscale del soggetto tenuto al versamento
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione
- nel campo “rateazione”, il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate (0102 per la prima rata, 0202 per la seconda)
- nel campo “mese”, il mese per il quale si effettua il pagamento (06 per giugno, 11 per novembre)
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per il quale si effettua il pagamento.
- da 10mila a 50mila euro, per violazione del divieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto dei Monopoli
- da 50mila a 100mila euro, per violazione del divieto di raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a10mila euro
- 5mila euro, in caso di violazione relativa all’obbligo di comunicazione dei dati anagrafici e di altre informazioni relative all’attività svolta. La sanzione raddoppia se la comunicazione non arriva entro sette giorni dalla contestazione.
Per ognuna di queste quattro tipologie di sanzioni è previsto l’utilizzo, nel modello F24 Accise, di uno specifico codice tributo; nell’ordine: “5384”, “5385”, “5386” e “5387”, da indicare nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Per quanto riguarda gli altri campi, nessun valore per “provincia, “codice ufficio” e “codice atto”, mentre vanno riportati:
- nel campo “ente”, la lettera “M”
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione
- nel campo “rateazione”, il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione, va scritto 0101)
- nel campo “mese”, il mese nel quale è commessa la violazione
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno nel quale è commessa la violazione.
Anche questa volta il codice trova posto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di domicilio fiscale del soggetto tenuto al versamento
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione
- nel campo “rateazione”, il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate (0102 per la prima rata, 0202 per la seconda)
- nel campo “mese”, il mese per cui si effettua il pagamento (04 per aprile, 10 per ottobre)
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il pagamento.