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Normativa e prassi

Il gioco online si fa all’estero? C’è un Unico protagonista assoluto

Il quadro RL accoglie le vincite e, se si sfrutta un conto estero, si attivano anche RW ed, eventualmente, RM

Le vincite “on line” realizzate su piattaforme giochi che non hanno sede in Italia e che, quindi, non scontano la ritenuta alla fonte, prevista quando chi paga è un sostituto d’imposta, vanno dichiarate (rigo RL15 del modello Unico PF) e scontano la tassazione per intero, senza cioè tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Se, inoltre, per accedere al gioco viene utilizzato un conto corrente detenuto all’estero, scatta anche, ricorrendone i presupposti “quantitativi”, l’obbligo di compilare il modulo RW. E’, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 141/E del 30 dicembre.
 
L’intervento dell’Agenzia fa seguito a un’istanza di interpello prodotta da un “fortunato/bravo” contribuente, che aveva realizzato vincite via internet su un casino on line avente sede all’estero, con le relative somme (giocate e vinte) che venivano prelevate e/o versate da/su un conto corrente infruttifero aperto presso un intermediario finanziario con sede nell’isola di Man.
 
Gli obblighi di monitoraggio
Della necessità di tassare le vincite si è già detto. E’ la somma degli articoli 67 e 69 del Tuir (oltre che la logica) a imporlo. Con, in particolare, la seconda delle due norme che qualifica come reddito “l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”. L’obbligo di dichiarazione discende poi dalla circostanza che l’erogatore (straniero in terra straniera) non rientra fra i sostituti d’imposta, in relazione ai quali l’articolo 30 del Dpr 600/1973 prescrive l’obbligo di assoggettare le vincite e i premi da loro erogati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
 
La parte, forse, più interessante del documento di prassi riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico del contribuente che utilizza per la sua attività ludica un conto corrente estero.
Il conto corrente estero è, infatti, un’attività finanziaria “da RW”, in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia. Quindi, sempreché la consistenza del conto al 31 dicembre sia superiore a 10mila euro, il giocatore è chiamato a compilare la sezione II del modulo RW, barrando la colonna 4 per evidenziarne la non fruttiferità. Acquisendo ovviamente, a tal fine, documenti o attestazioni della banca estera che provino tale circostanza.
 
Il monitoraggio, però, non finisce qui. Il nostro contribuente dovrà, cioè, compilare anche la sezione III del modulo RW (sempre al superamento della soglia dei 10mila euro) per rilevare le movimentazioni del conto da e verso l’Italia. L’obbligo riguarda, infatti, oltre alle consistenze anche i trasferimenti da, verso e sull’estero, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti e attività riportati/riportabili nella sezione II, se l’ammontare complessivo dei movimenti è stato superiore a 10mila euro. Questo a prescindere dal loro saldo di fine anno (anche, quindi, se c’è stato disinvestimento o estinzione delle attività o dei rapporti finanziari).
 
Prima di concludere, due annotazioni. La prima: è possibile evitare la compilazione dell’RW per i conti esteri, a condizione che il contribuente dia disposizione alla banca oltreconfine di bonificare gli interessi (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un proprio conto corrente italiano, specificando nella causale l’ammontare lordo e l’eventuale ritenuta applicata all’estero.
 
La seconda è un promemoria utile quando i c/c, a differenza del caso esaminato, siano fruttiferi. In questa ipotesi, gli intrecci con Unico aumentano, dovendo il contribuente riportare gli interessi nel quadro RM, autoliquidando poi l’imposta sostitutiva, con l’aliquota “ordinaria” del 27 per cento.
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