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Normativa e prassi

Per il giovane consulente dal 2014
ok al regime forfettario per il 2018

La disciplina fiscale di vantaggio è diventata opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività l’anno dopo, ossia nel 2015

immagine di un semaforo pedonale
Il contribuente che nel 2014 ha avviato l’attività, avvalendosi del regime fiscale di vantaggio, può applicare, per il 2018, il “forfettario”, non essendo previsto un vincolo di permanenza per chi già utilizzava il regime di vantaggio prima del 31 dicembre 2014. Inoltre, avendo avviato la propria attività nel 2014, può anche usufruire dell’aliquota del 5% per i periodi che restano fino al compimento del quinquennio (ossia solo per il 2018).
Questo è il contenuto della risposta n. 72/2018 che l’Agenzia delle entrate fornisce a un giovane contribuente, che dichiara di aver avviato, nel 2014, un’attività di consulenza amministrativa, avvalendosi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (articolo 27, Dl 98/2011).
 
Quesito
L’interpellante si è rivolto all’Amministrazione per chiedere se può aderire al regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), per il periodo d’imposta 2018, e se può fruire dell’aliquota agevolata del 5% (comma 65), prevista per i contribuenti che iniziano l’attività, non essendo ancora decorsi i 5 anni contemplati dalla norma.
 
Risposta
Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia ricostruisce, innanzitutto, le vicende normative che negli ultimi anni hanno interessato i regimi fiscali di favore previsti per i contribuenti di minori dimensioni.
 
Il “regime forfettario” di determinazione del reddito, modulato in ragione della tipologia di attività esercitata e dei ricavi o compensi realizzati, è disciplinato dall’articolo 1, legge 190/2014 (legge di bilancio per il 2015), ai commi da 54 a 89.
Al verificarsi dei presupposti normativi e tenendo conto del tipo di attività svolta, al reddito determinato forfettariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.
 
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13, legge 388/2000), il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del Dl 98/2011), nonché il regime dei contribuenti minimi (articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, legge 244/2007) sono stati successivamente abrogati (dai commi 85 e 86 dell’articolo 1, legge 190/2014) per razionalizzare le diverse discipline fiscali, consentendo il naturale passaggio al regime forfettario.
 
Il successivo comma 88 ha disposto una deroga, al solo regime fiscale di vantaggio, prevedendo che “I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui allarticolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.
 
L’articolo 10, comma 12-undecies, Dl 192/2014, come modificato in sede di conversione dalla legge 11/2015, ha prorogato per il periodo d’imposta 2015 la possibilità di accedere al regime di vantaggio, prevedendo che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015”.

Il regime di vantaggio è stato, infine, definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016.

L’Agenzia, inoltre, ricorda due propri precedenti documenti di prassi. Con il primo, essa ha avuto modo di chiarire che i contribuenti, già in regime di vantaggio, potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel regime forfettario fruendo, altresì, dell’aliquota del 5% per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio (cfr circolare 10/2016).
Con la risoluzione 65/2015, invece, è stato precisato che poiché “fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi”, coloro che sceglievano di rimanervi negli anni successivi non erano soggetti al vincolo di permanenza, che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d’imposta diverso da quello naturale. Il regime di vantaggio è, infatti, diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene.

In conclusione, quindi, l’istante può scegliere, avendone i requisiti, di applicare, per il 2018, il regime forfettario, non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014. Inoltre, avendo avviato l’attività proprio nel 2014, può usufruire dell’aliquota del 5% per i periodi che rimangono fino al compimento del quinquennio (quindi, solo per il 2018).
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