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Normativa e prassi

Grandi contribuenti non residenti, tutoraggio e controllo in Abruzzo

Da gennaio le attività di liquidazione, controllo, recupero crediti, contenzioso e rimborsi passano alla Dr

Il tutoraggio e l’accertamento su imprese e “grandi contribuenti” stranieri, ma identificati ai fini Iva in Italia, dal 1° gennaio 2011 sono made in Abruzzo. La competenza è assegnata a tale direzione regionale delle Entrate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 dicembre.

Il documento è stato emanato in considerazione del fatto che tali attività richiedono un elevato grado di specializzazione, in ragione della rilevanza e della complessità connesse alle operazioni effettuate da tali soggetti. Un aspetto, questo, che ha ispirato anche la riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate, sia a livello centrale sia regionale, con la quale sono state istituite specifiche strutture dedicate all’espletamento delle attività nei confronti dei grandi contribuenti.
 
Nello specifico, dal nuovo anno, la dr Abruzzo dovrà occuparsi sia del “tutoraggio”, cioè il monitoraggio dei comportamenti messi in atto dai soggetti in questione, utilizzando approcci differenziati in funzione delle caratteristiche proprie degli stessi, come il settore produttivo in cui operano i “prescelti”, i soci, le eventuali partecipate, ma anche “esplorando” il background contabile e fiscale, sia:
  1. della liquidazione prevista dall’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, relativa ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 e successivi
  2. del controllo sostanziale relativo agli anni d’imposta per i quali, al 1° gennaio 2011, sono ancora in corso i termini per l’accertamento (articolo 57 del Dpr 633/1972)
  3. del recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione dal 1° gennaio 2008
  4. della gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza della Dr
  5. del rimborso Iva relativo agli anni d’imposta 2006 e successivi.
Tutte queste attività (indicate nell’articolo 27, commi da 9 a 14, Dl 185/2008) sono di competenza della Dr Abruzzo quando il volume d’affari del non residente è pari almeno a 100 milioni di euro.
Per la determinazione di tale parametro di riferimento, fissato con il provvedimento del 6 aprile 2009, si prende in considerazione il valore più elevato tra i ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), l’ammontare lordo complessivo dei compensi (articolo 53, comma 1, del Tuir) e il volume d’affari (articolo 20 del Dpr 633/1972), indicati nelle dichiarazioni fiscali presentate per ciascun periodo d’imposta.
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