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Normativa e prassi

La gru beneficia della Tremonti-sudse acquistata senza ulteriori contributi

La rinuncia ad altre agevolazioni sullo stesso bene legittima l'utilizzo del bonus fiscale previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000

Nel caso prospettato nell'interpello cui l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta con la risoluzione n. 313 del 30 settembre, l'istante aveva acquistato, ai sensi della legge n. 1329 del 1965, una gru con contratto di vendita con riserva di proprietà, rinunciando, però, espressamente, al contributo in conto interessi, a cui poteva aver diritto, in virtù dell'art. 11 del decreto legge n. 516 del 1994 (le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3, della legge n. 295 del 1973, possono essere utilizzate, tra l'altro, per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge n. 1329/1965).
Chiedeva, pertanto, se poteva beneficiare del credito di imposta di cui all'articolo 8, della legge n. 388/2000, che attribuisce un credito di imposta ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali "svantaggiate".

Tale credito di imposta, secondo il citato articolo, non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano a oggetto gli stessi beni che fruiscono del credito di imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha condiviso il parere dell'istante ritenendo che, siccome non aveva usufruito del contributo in conto interessi relativamente agli stessi beni, aveva evitato che si realizzasse il cumulo tra il credito di imposta e altre agevolazioni.

Un altro punto chiarito dall'Agenzia è stata la determinazione del momento di maturazione del beneficio fiscale, considerato che l'acquisto del bene era avvenuto con la stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà.
L'articolo 1523 del codice civile stabilisce che, nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo.

Tenendo anche conto dei chiarimenti già forniti dalla circolare n. 41 del 18 aprile 2001, l'Agenzia ha affermato che, per determinare il momento di maturazione del beneficio, occorre far riferimento all'acquisizione del bene, individuata in base ai criteri dettati dall'articolo 75 del Tuir.
Quest'ultimo prevede che le spese di acquisizione del bene si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Tuttavia, lo stesso articolo 75 stabilisce che non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.
Conseguentemente, l'Agenzia ha ritenuto che l'istante potesse godere del credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388/2000 dal momento della consegna del bene.
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