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Normativa e prassi

Guardia medica: il compenso
è reddito di lavoro autonomo

L'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale e pertanto riconducibile a professionale abituale

medico

La guardia medica, che svolge l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale, è tenuta all'apertura della partita Iva e all'emissione della fattura nei confronti dell'azienda sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo. L’attività svolta, infatti, richiede l’iscrizione all'albo professionale ed è riconducibile all'esercizio di una professione abituale. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020.
 

La richiesta di chiarimenti arriva da un contribuente che chiede quale sia la ritenuta d’acconto da applicare ai compensi erogati dalle Asl per lo svolgimento della sua attività professionale di sostituto medico in continuità assistenziale (guardia medica), dal momento che non riesce a individuare in quale categoria reddituale vadano inseriti i compensi percepiti.

L’Agenzia precisa che, in linea generale, l'esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, rientra nella previsione normativa dell’articolo 53, comma 1, del Tuir e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, è inquadrabile come reddito di lavoro autonomo.
In particolare, riguardo all’attività di continuità assistenziale svolta da medici con incarico a tempo indeterminato, il ministero delle Finanze con la risoluzione n. 14/1999, ha ritenuto che gli emolumenti corrisposti dalle Asl ai predetti medici siano da qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente e, conseguentemente, non soggetti ad Irap.
Tale documento di prassi, per ragioni legate all’evoluzione normativa e contrattuale, non può, però, essere automaticamente esteso al caso in esame. Inoltre, come affermato dall’istante, le guardie mediche, iscritte in un apposito albo professionale, sono sprovviste degli istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente e l’incarico assegnato ai sostituti per l'espletamento dell'attività di continuità assistenziale è a tempo determinato o provvisorio, dal momento che può cessare a causa del rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato.
Sulla base di tali circostanze, la tipologia di rapporto che si instaura tra l'Azienda e il medico sostituto, che, come detto, deve essere iscritto all'albo professionale, dal punto di vista fiscale è inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo.

Ma non finisce qui.
L’Agenzia, per delineare la corretta qualificazione fiscale dei compensi percepiti dal contribuente quali redditi professionali od occasionali, fornisce ulteriori considerazioni in materia di Irpef e Iva.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'articolo 53, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo “quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5”. Ai sensi, invece, dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir, “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” rientrano nella categoria dei “redditi diversi”.

Ai fini Iva, l’Agenzia precisa che il presupposto soggettivo si realizza nella sola ipotesi in cui il professionista eserciti la propria attività in modo professionale e abituale, a prescindere dall’ammontare del corrispettivo percepito, e per questo fa riferimento, tra l’altro, agli articoli 1 del Dpr n. 633/1972, per l'applicazione dell'imposta “sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni”, e 5, comma 1, ove per esercizio di arti e professioni “intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche”.
In sostanza, è necessario verificare, caso per caso, se sussistono i requisiti sopra indicati, e, conseguentemente, se nel caso specifico, il contribuente sia obbligato a dichiarare i compensi fra i redditi professionali ai sensi dell'articolo 53 del Tuir e abbia l’obbligo di fatturazione con Iva (articolo 21, comma 1, decreto Iva).

L’amministrazione, a questo punto, coglie l’occasione per precisare che, in via generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. Al contrario,  non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale. Come già indicato nella risoluzione n. 88/2015, l'abitualità dell'esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell'albo, che rappresenta titolo per l'affidamento di compiti in modo ricorrente. Infatti, l'iscrizione all'albo, richiesta per poter esercitare l'attività, risulta indicativa della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all'esercizio della professione.

Nel caso in esame, tenuto conto che l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale, l’Agenzia ritiene che tale attività sia riconducibile all'esercizio di un'attività professionale abituale. Di conseguenza, la guardia medica sarà obbligata all'apertura della partita Iva e all'emissione della fattura nei confronti dell'azienda sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo.
Infine, l’Agenzia ricorda che il contribuente, qualora ricorrano le condizioni, potrà fruire del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), che prevede l'applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, ed esclude la rivalsa dell'Iva nei confronti dei committenti.

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