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Normativa e prassi

Per la holding neocostituita
via libera alla tassazione di gruppo

La controllante può optare per il regime fiscale già a partire dall'esercizio in cui si è formata, essendo soddisfatto, in tale periodo d'imposta, il requisito del controllo

immagine di più persone che montano un puzzle
Con la risoluzione 40/E del 17 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sull'accesso alla tassazione di gruppo in un caso di riorganizzazione societaria.

Secondo il quadro fornito dall'istante, la società Alfa a partire da giugno 2017, avrà il ruolo di capogruppo. In particolare, entro il 31 dicembre 2017, le sarà conferito l'intero capitale di Beta. La stessa holding, inoltre, acquisirà anche le partecipazioni di Gamma e Delta, con l'acquisto delle quote di Delta entro il 30 giugno 2017 e il trasferimento delle quote di Gamma da perfezionare entro il 31 dicembre 2017.
Di conseguenza, Alfa avrà un controllo "qualificato" sulle società acquisite dal momento che deterrà il 100% del capitale sociale delle stesse, oltre ai diritti di voto e i diritti agli utili. Successivamente, la società Delta modificherà la durata del proprio periodo d'imposta allineandolo, coerentemente con le altre società del gruppo, all'anno solare, in modo che:
  • il periodo d'imposta che avrà inizio il 1° luglio 2017 si chiuderà il 31 dicembre 2017
  • a decorrere dal 2018, i periodi d'imposta di tutte le società del Gruppo saranno compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
A seguito della riorganizzazione la capogruppo e le sue partecipate intendono optare per il regime del consolidato fiscale.

L'istante chiede all'Agenzia delle entrate se la holding può consolidare la società Delta già con riferimento al periodo d'imposta 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017.
Secondo il parere dell'Agenzia, la holding neocostituita può optare, in qualità di consolidante, assieme alla società neoacquisita, per il regime della tassazione di gruppo (articolo 117 e seguenti del Tuir), già a partire dal periodo d'imposta della sua costituzione. Ciò, naturalmente, a condizione che la data di chiusura dell'esercizio sociale della società neoacquisita dalla holding coincida, anche a seguito di apposita modifica, con la data di chiusura dell'esercizio della società neocostituita/consolidante.

La risoluzione, in primo luogo, fa un quadro sulla sussistenza del requisito del "controllo rilevante" che deve avere la controllante sulle società che intende consolidare, pena l'inammissibilità dell'opzione per la tassazione di gruppo (articolo 117, comma 1 del Tuir).
Tale requisito, come indicato anche dall'articolo 120, comma 2 del Tuir, deve sussistere ininterrottamente sin dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si opta per il consolidato. Al riguardo, ricorda l'Agenzia, in base alle disposizioni del Dm 9 giugno 2004, le società neocostituite possono optare per il regime della tassazione di gruppo a partire dall'esercizio di costituzione in qualità di consolidate. Di conseguenza, alle società neocostituite nel corso di esercizio è, quindi, preclusa l'opzione per il consolidato fiscale in qualità di controllanti; esse potranno esercitare l'opzione in veste di consolidanti solo a partire dall'esercizio successivo a quello di costituzione.

Detta disposizione, tuttavia, come precisato anche nella circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, non opera nel caso in cui sia la controllante che la controllata siano società neocostituite, se la data di costituzione della controllante è non successiva alla data di costituzione della controllata.

Secondo l'Agenzia, il caso prospettato dall'istante è riconducibile a quello contemplato dalla circolare n. 53/E del 2004 (paragrafo n. 3), dove si precisa che le società neocostituite possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, in qualità di controllanti, già nel corso dell'esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, se "tanto la società controllante tanto la controllata siano società neocostituite" e "la data di costituzione della controllante è non successiva alla data di costituzione della controllata".

La holding in esame, quindi, conclude il documento di prassi, può optare, in qualità di consolidante, già a partire dall'esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, per il regime della tassazione di gruppo con la società Delta, consolidando i redditi prodotti da quest'ultima nel periodo d'imposta 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017.
Riguardo a un ulteriore quesito prospettato dall'istante, la risoluzione in esame esclude che, in caso di riorganizzazione societaria, possa ritenersi abusiva la realizzazione di un assetto partecipativo volto a garantire l'accesso delle società del gruppo al consolidato fiscale.
Secondo l'Agenzia, infine, va esclusa anche l'abusività della modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale da parte di una società neoacquisita quando ciò avvenga al fine di allinearla alla data di chiusura dell'esercizio della società che ne ha acquisito il controllo per poter subito accedere al regime della tassazione di gruppo.
 
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