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Normativa e prassi

Iap e coltivatori diretti: stesse agevolazioni, stessi requisiti

Tra le condizioni, la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici superiori a un ettaro

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Per poter usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette previste per i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali (Iap) non solo devono essere iscritti alla propria gestione previdenziale e assistenziale ma devono anche possedere alcuni dei requisiti, compatibili con la propria qualifica, contemplati dalla disciplina sulla piccola proprietà contadina (articolo 2, legge 604/1954). Ai fini, quindi, dei benefici fiscali e delle condizioni necessarie per usufruirne, le due figure di operatori agricoli sono equiparate. Queste le conclusioni cui giunge la risoluzione n. 350/E del 29 novembre.

Il documento di prassi pone in evidenza la figura dell'imprenditore agricolo professionale istituita dal Dlgs 99/2004, definito come colui che dedica alle attività agricole (elencate dall'articolo 2135 del Codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ottiene da esse almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro.
Lo stesso decreto stabilisce che allo Iap spettano i medesimi benefici fiscali previsti per le persone fisiche coltivatori diretti se risulta iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale (nel caso di società di persone, se è iscritto almeno uno dei soci; per le società di capitali e le cooperative, se è iscritto almeno un amministratore).

La risoluzione specifica, però, che l'imprenditore agricolo, per beneficiare delle misure agevolative, deve anche possedere alcuni dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 604/1954 (legge sulle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina), compatibili con la qualifica di Iap. Tra questi, che: "...nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva sia superiore ad un ettaro".

Gli altri due requisiti soggettivi, previsti dal medesimo articolo per i coltivatori diretti, non sono invece compatibili con la qualifica di Iap: "l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra" e "il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina...".

La conclusione a cui giunge la risoluzione è che se le agevolazioni fiscali sono le stesse per imprenditori agricoli e coltivatori diretti, lo sono anche i relativi presupposti, ovvero le condizioni richieste per poterne usufruire.

Lo Iap, infine, decade dalle agevolazioni tributarie sia per la perdita dei requisiti condivisi con i coltivatori diretti (cfr articolo 7 della legge 604/1954) che da quelli specifici soggettivi (previsti dal Dlgs 99/2004) tra i quali, appunto, l'iscrizione alla gestione previdenziale.
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