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Normativa e prassi

Identificazione diretta: credito Iva a prova di fusione

Quello dell'incorporata può essere usato in compensazione dall'incorporante

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Nel caso di fusione per incorporazione fra due soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, l'incorporante è legittimato a utilizzare in compensazione il credito Iva della incorporata nelle liquidazioni periodiche successive all'operazione. L'identificazione diretta consente, infatti, a un operatore non residente di assolvere gli obblighi e di esercitare i diritti contenuti nella disciplina Iva per le operazioni rilevanti nel territorio italiano, divenendo soggetto passivo dell'imposta. Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 195/E del 31 luglio 2007.

L'agenzia delle Entrate, in realtà, era stata chiamata a risolvere un problema pratico, ancor prima che giuridico. Il modello ANR/1, adottato per l'identificazione diretta, la variazione dati o la cessazione attività delle società straniere, non contiene, al contrario del modello AA7/8, utilizzato dalle società residenti nel territorio dello Stato, una sezione appositamente dedicata alle operazioni straordinarie. Da qui, il possibile emergere di problemi di abbinamento, nel sistema informatico, fra i dati del soggetto a credito con quelli di chi tale credito intende utilizzare in compensazione.

L'Amministrazione finanziaria ha, prima di tutto, convenuto con l'istante sulla "legittimità" della compensazione. Infatti, qualora entrambi i soggetti si siano identificati direttamente in Italia, "anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie…valgono gli stessi obblighi e gli stessi diritti previsti dalla disciplina Iva e quindi, nel caso di specie, anche il diritto potestativo della società incorporante identificata in Italia di poter utilizzare in compensazione con altri debiti Iva, un credito Iva della società incorporata".

Passando, poi, agli aspetti operativi della faccenda, è stato precisato che l'assenza nel modello ANR/1 della sezione dedicata alle operazioni straordinarie non costituisce un ostacolo all'utilizzo del credito Iva in questione. Le informazioni utili all'Amministrazione per effettuare il riscontro dei dati identificativi possono essere, difatti, fornite, compilando il quadro "allegati" del modello. Modello che, come è stato specificato "rappresenta la dichiarazione del soggetto non residente che intende identificarsi in Italia, volta a far conoscere tempestivamente all'Erario qualsiasi mutamento intervenuto nell'assetto societario e non anche al riscontro di un eventuale credito scaturente dalla fusione che dovrà, invero, emergere in sede di dichiarazione Iva".

Nella risoluzione si fa cenno anche agli adempimenti connessi all'operazione. Tenendo presente che l'istanza di interpello era stata presentata da una società di diritto lussemburghese, nata da una fusione per incorporazione, a seguito della quale l'incorporante aveva provveduto a modificare la propria denominazione sociale, assumendo quella della incorporata:

 

  • entrambi i soggetti, incorporante e incorporata, sono chiamati a presentare il modello ANR/1. Il primo per comunicare la variazione dati, il secondo per evidenziare la cessazione dell'attività
  • dalla prima liquidazione successiva alla data in cui ha effetto la fusione, l'incorporante deve far confluire nella propria liquidazione anche gli elementi contabili riferiti all'incorporata nel periodo antecedente all'incorporazione
  • l'incorporante deve presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si producono gli effetti dell'incorporazione, composta dal frontespizio e da due moduli (uno per l'incorporante e l'altro per l'incorporata).


 

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