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Normativa e prassi

Impatriato con nuova qualifica:
non c’è continuità di posizione

Il livello di “Quadro” riconosciuto a seguito delle maggiori competenze acquisite all’estero gli fa assumere un ruolo e una funzione differenti rispetto alla precedente attività lavorativa

impatriati

Può fruire dei benefici fiscali previsti per i lavoratori impatriati, il cittadino distaccato in Francia ad aprile 2017 per un periodo di 24 mesi, con conseguente iscrizione all’Aire, e che dopo il biennio all’estero ha accettato la proposta di rientro in Italia dalla stessa società italiana che lo aveva distaccato, con la previsione di un nuovo ruolo aziendale di “Quadro” e la prospettiva di assegnazione presso un’altra società del gruppo dal 1° luglio 2019.

È il chiarimento dell’Agenzia a un’istanza di interpello fornito con la risposta n. 492 del 25 novembre 2019.

L’Agenzia, in particolare, rileva che nel caso in esame anche se l’inizio del nuovo rapporto di lavoro dell’istante in Italia coincide con la scadenza naturale del suo distacco in Francia, la qualifica di “Quadro” riconosciutagli in occasione del rientro non lo pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di “Impiegato”.

Di conseguenza, avendo assunto un diverso ruolo a seguito delle maggiori competenze ed esperienze professionali acquisite all’estero, l’Agenzia ritiene che l’istante, a partire dal periodo d'imposta 2019 e per i successivi quattro periodi d'imposta, possa beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, secondo il quale i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito nella misura del 50% per un quinquennio, a partire dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia (articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 - nella versione in vigore fino al 30 aprile 2019), in quanto il suo rientro si pone in discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa.

Con altre due risposte, la n. 495/2019 e la n. 497/2019, l’Agenzia ha fornito il proprio parere, sempre in tema di regime speciale per i lavoratori impatriati, a due cittadini rientrati in Italia che, tuttavia, non si erano cancellati dal registro anagrafico italiano.

L’Agenzia, con particolare riferimento al requisito della residenza estera, ricorda che se il periodo di iscrizione all'Aire risulti insufficiente o detta iscrizione non risulti affatto, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5-ter, introdotto nell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, dall’articolo 5 del Dl n. 34/2019, secondo cui: "I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a) (cioè nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento).

La norma intende valorizzare, per i soggetti che non risultano iscritti all’Aire, la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

In sostanza, le persone non iscritte all’Aire potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa soltanto se sono in grado di comprovare di essere state residenti all’estero.

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